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Sentenza

Sentenza n. 5674/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202512419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento unitario per il rilascio di un visto nazionale d’ingresso per motivi di studio. La richiesta era stata preceduta dalla regolare preiscrizione e dalla trasmissione della domanda, ma l’Amministrazione non aveva fissato l’appuntamento necessario per la formalizzazione dell’istanza. È stata chiesta la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la convocazione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti dell’azione avverso il silenzio siano l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La fase preliminare di fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, pur precedendo la formalizzazione della domanda, rientra nel procedimento amministrativo relativo al visto ed è quindi soggetta a sindacato giurisdizionale; diversamente, si creerebbe una fase sottratta a ogni tutela e si determinerebbe un sostanziale arresto procedimentale. Il TAR ha valorizzato, in via sistematica, l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che prevede di norma la fissazione dell’appuntamento entro due settimane, ritenendo applicabile analogicamente il riferimento ai quindici giorni anche quale parametro per il termine della fase preliminare relativa ai visti per studio, pur trattandosi di visto nazionale non disciplinato dal Codice Visti. Ha inoltre richiamato il termine finale di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 per la decisione sulla domanda formalmente presentata. La richiesta di appuntamento è stata qualificata come istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. L’Ambasciata è stata ordinata a convocare tempestivamente il ricorrente e comunque entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un separato provvedimento, subordinatamente all’eventuale ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata condannata a restituire il contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine procedimentale.

  • art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009

    “tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, … l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”

    Pur non avendo carattere immediatamente precettivo e pur riferendosi ordinariamente ai visti disciplinati dal Codice Visti, la disposizione assume rilievo sistematico e costituisce parametro analogico di quindici giorni per la fase di fissazione dell’appuntamento.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Prevede il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla presentazione formale della domanda di visto.

  • art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002

    Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.

Massime di principio

  • La fase di fissazione dell’appuntamento necessaria per formalizzare una domanda di visto d’ingresso costituisce parte del procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo mediante la sua collocazione anteriore alla presentazione formale dell’istanza.
  • La richiesta di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto è un’istanza rivolta all’Amministrazione idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere; l’inerzia protratta oltre un termine ragionevole legittima l’azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, il termine per fissare l’appuntamento preliminare deve essere particolarmente breve, considerata la connessione con l’anno accademico; in via analogica può assumere rilievo il parametro dei quindici giorni desumibile dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.
  • L’omessa fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda integra un sostanziale arresto procedimentale, contrastante con la disciplina dei termini e suscettibile di tutela mediante ordine giudiziale all’Amministrazione di procedere alla convocazione entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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