Cassazione Civile, Sentenza n. 32756/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Fondazione ENPAM impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, accogliendo la domanda di accertamento negativo proposta dai laboratori, aveva ritenuto che il contributo previdenziale del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004 n. 243 dovesse essere calcolato non sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche, ma soltanto sui compensi effettivamente liquidati ai medici professionisti. ENPAM deduceva violazione e falsa applicazione della normativa richiamata (anche degli artt. del d.lgs. n.502/1992 come modificati), e contestava la logica della sentenza impugnata anche con richiamo a principi costituzionali relativi all'obbligo contributivo e alla solidarieta fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ENPAM, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto e per le spese. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 1, comma 39, L. 243/2004 istituisce una modalità di riscossione basata sul fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese per e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale con l'apporto di medici o odontoiatri; la base imponibile non può essere interpretata come i soli compensi erogati ai professionisti. La Corte ha inoltre affermato l'applicazione dell'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. nn. 119 e 120/1988 e l'esclusione del fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri. Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione è rimandata al giudice di merito.
Norme richiamate
legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39
Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano ... un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale ... Le medesime societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attivita' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale
La Corte interpreta la norma come riferita al fatturato annuo delle prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN con l'apporto di medici/odontoiatri; l'obbligo di indicare i nominativi circoscrive la base imponibile alle prestazioni con apporto medico e esclude che la base possa essere i soli compensi liquidati ai professionisti
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 15-nonies e artt. 8-quinquies e sexies) come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
Richiamato come quadro normativo di riferimento per l'obbligazione contributiva delle strutture accreditate; la Corte segnala che l'art. 1, comma 39, ha tacitamente innovato la disciplina previgente circa la modalita' di riscossione dei contributi
D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120
Forniscono i criteri per l'abbattimento forfettario (costo materiali e spese generali) che la Corte ritiene applicabile nella determinazione della base imponibile sul fatturato
Costituzione (art. 101 comma 2; artt. 2, 38 e 53 richiamati dalle parti)
Richiamati dalle parti per sostenere la prospettiva solidaristica dell'obbligo contributivo; la Corte di Cassazione, tuttavia, decide sulla base dell'interpretazione testuale della norma che delimita la base imponibile, senza estendere l'obbligo oltre quanto previsto dall'art. 1, comma 39
Massime di principio
- La base imponibile del contributo del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 e' il fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese per il Servizio sanitario nazionale e rimborsate da quest'ultimo, e non i soli compensi liquidati ai medici
- Devono essere escluse dalla base le prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri
- Sulla base del fatturato cosi' individuato va applicato l'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali secondo i DPR nn. 119 e 120/1988
- Le societa' accreditate hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei medici che hanno partecipato alla produzione del fatturato per la ripartizione del contributo
- In caso di contestazioni sulla corretta determinazione della base imponibile, il giudice di merito dovra' eseguire accertamenti di fatto specifici; la Corte di Cassazione puo' cassare e rinviare per tali accertamenti
- Non e' corretto interpretare la norma come imponendo il contributo sui soli compensi mediamente percepiti dai professionisti: l'interpretazione va ricavata dal dato testuale e dal contesto normativo
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