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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12012/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il delitto previsto dall'art. 640 c.p., deducendo principalmente l'intervenuta prescrizione del reato (fatto il 31/08/2016) già prima della sentenza di primo grado del 9/09/2024. Sosteneva che non erano intervenute cause utili di sospensione o interruzione della prescrizione e che la contestazione, in udienza di primo grado, della recidiva aggravata (art. 99, 4° c.) dal P.M. costituiva una contestazione suppletiva illegittima dopo la decorrenza del termine prescrizionale previsto per il reato come originariamente contestato. In secondo luogo censurava la valutazione probatoria relativa ai rapporti commerciali con il figlio della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione. Ha rilevato l'illegittimità della contestazione suppletiva della recidiva operata in primo grado e, dall'esame degli atti, ha accertato che nell'istruttoria di primo grado risultava un'unica sospensione di 60 giorni (ex art. 83, comma 2, d.l. 18/2020), sicché il termine prescrizionale di sette anni e mezzo, calcolato ex artt. 157 e 161 c.p., era scaduto il 31/05/2024, antecedentemente alla sentenza del 9/09/2024. Perciò la sentenza di merito è annullata senza rinvio e le statuizioni civili sono revocate.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa; nel caso era il titolo di accusa originario relativo alle condotte di cui all'epigrafe.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Prevede la recidiva e la relativa aggravazione di pena; nel caso la contestazione di tale aggravante è stata ritenuta "suppletiva" e illegittima se proposta dopo la decorrenza del termine prescrizionale del reato originario.

  • artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen.

    Principi per il calcolo della prescrizione e dei termini utili: la Corte ha applicato tali articoli per determinare il termine prescrizionale (sette anni e mezzo) e la data di scadenza (31/05/2024).

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma emergenziale che ha determinato una sospensione dei termini processuali; la Corte ha accertato un'unica sospensione di 60 giorni ai sensi di tale disposizione, valutazione cruciale per il computo della prescrizione.

  • Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023, "Domingo", Rv. 285517 - 01

    «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»

    Principio giurisprudenziale applicato: la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che comporta aumento di pena non può essere fatta valere se proposta dopo la scadenza del termine prescrizionale dell'imputazione originaria.

  • Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, "Policastro", Rv. 220092 - 01

    Autorizza la Corte di Cassazione a esaminare gli atti del fascicolo per questioni di carattere processuale, permettendo così di verificare il computo dei termini e la presenza di sospensioni/interruzioni.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero introduce in sede di udienza una contestazione suppletiva (es. recidiva aggravata) dopo che è già decorso il termine prescrizionale per il reato come originariamente contestato, tale contestazione non interrompe né sospende la prescrizione e non può essere utilizzata per prolungare il termine prescrizionale (principio Domino, Sez. U.).
  • Nel conteggio della prescrizione è essenziale verificare con precisione tutte le cause di sospensione e interruzione (anche quelle emergenziali, come la sospensione prevista dal d.l. 18/2020); una documentazione insufficiente può determinare il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione.
  • L'eccezione di prescrizione può essere rilevata e valutata negli atti di merito e in Cassazione; ove la prescrizione risulti effettiva la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e revocare le statuizioni civili correlate alla condanna.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente e con specificità l'eccezione di prescrizione e dimostrare l'assenza di cause sospensive/interruttive, mentre il giudice deve motivare l'eventuale ammissione di contestazioni suppletive e il loro effetto sul calcolo della prescrizione.
  • In situazioni analoghe, prima di introdurre o ritenere efficaci aggravanti contestate in corso di processo, controllare se la loro contestazione sia avvenuta prima della scadenza del termine prescrizionale previsto per l'imputazione originaria, al fine di evitarne l'inutilizzabilità.

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