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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata sostenendo la violazione di legge per aver il Tribunale valutato le attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante prevista dall'art. 186, co. 2-sexies Cod. strada, in contrasto con l'art. 186, co. 2-septies che vieta di ritenere le attenuanti concorrenti equivalenti o prevalenti rispetto a tale aggravante; è stata censurata anche la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. relativamente al trattamento della recidiva/attenuanti (come deducibile dal ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Macerata per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena, perché il Tribunale aveva illegittimamente valutato le attenuanti come equivalenti all'aggravante (applicando l'art. 69 cod. pen.) mentre l'art. 186, co. 2-septies impone che le riduzioni si applichino sulla pena già aumentata dall'aggravante. La Corte ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.) e ha precisato che essa non poteva rideterminare la pena ex art. 620 lett. i) c.p.p. trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (co. 2-sexies, co. 2-septies)

    La coesistenza di attenuanti con l'aggravante del co. 2-sexies non può portare a ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante; le eventuali diminuzioni devono essere operate sulla pena risultante dall'aumento determinato dall'aggravante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle recidive e regime di cumulazione con le attenuanti; nel ricorso è richiamata come parametro di corretto trattamento sanzionatorio in presenza di circostanze concorrenti.

  • art. 69 cod. pen.

    Consente al giudice di applicare le circostanze attenuanti in misura equitativa (equivalenza), ma tale valutazione non può derogare alla specifica disposizione dell'art. 186 co. 2-septies quando è in gioco l'aggravante del co. 2-sexies.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per precisare che non poteva rideterminare la pena in sostituzione del giudice di merito quando la rideterminazione richiede valutazioni discrezionali.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di irrevocabilità della sentenza limitatamente alla parte affermativa della responsabilità penale, come fatto dalla Corte per mantenere fermo l'accertamento della colpevolezza.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale (qui art. 186 co. 2-septies C.d.S.) stabilisce che le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto a una specifica aggravante, il giudice di merito non può bilanciare liberamente le circostanze eterogenee applicando l'art. 69 c.p.: l'effetto delle attenuanti va calcolato sulla pena già aumentata dall'aggravante.
  • Se il giudice di merito errando equipara le attenuanti all'aggravante determinando la pena in violazione di legge, la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio, salvo che sia possibile una rideterminazione della pena senza entrare in valutazioni discrezionali (circostanza non presente in questo caso).
  • La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni discrezionali: quando la nuova determinazione della pena richiede apprezzamenti di fatto o di proporzione, la competenza ritorna al tribunale di primo grado.
  • L'annullamento parziale che riguarda solo la pena non investe l'accertamento di responsabilità quando tale accertamento è ritenuto valido; in quel caso la parte relativa alla colpevolezza può diventare irrevocabile (art. 624 c.p.p.).
  • Per la difesa, in presenza di aggravanti speciali disciplinate da norme che limitano la possibilità di equivalenza con le attenuanti, è importante contestare la modalità di calcolo della pena (richiedere applicazione formale della disposizione speciale) e, se necessario, proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione o errore di diritto nel bilanciamento delle circostanze.

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