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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32467/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge per non essere stata rilevata l'estinzione del reato per prescrizione. Sostiene di essere stato assente all'udienza del 31/10/2023 non per rinuncia ma perché non era stata disposta la traduzione (in quella data sarebbe stato tradotto per altro procedimento). Inoltre deduce che la recidiva contestata non dovrebbe essere tenuta in considerazione perché le circostanze attenuanti generiche, riconosciute con giudizio di equivalenza, escluderebbero la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale sia stata correttamente accertata, ritenuta e applicata, seppure nella funzione di paralizzare le circostanze attenuanti generiche mediante giudizio di equivalenza. Per effetto della recidiva il termine di prescrizione è stato computato tenendo conto dell'aggravamento: con data di commissione 14/06/2015, il reato si estinguerà per prescrizione il 14/06/2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Norma richiamata nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: la recidiva può paralizzare un'attenuante impedendo che questa allevi concretamente la pena, ai sensi dell'art. 69 c.p.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè, Rv. 247820)

    La recidiva, dopo accertamento, deve essere 'ritenuta' e 'applicata' dal giudice: se così è, produce l'effetto tipico di aggravamento e tutte le conseguenze legali conseguenti; può anche avere la funzione di paralizzare un'attenuante mediante giudizio di equivalenza.

  • Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 (Filosofi, Rv. 267044)

    La circostanza aggravante deve ritenersi applicata non solo quando aumenta la pena ma anche quando ne paralizza una attenuante, incidendo sul risultato del bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino, Rv. 275319)

    Conferma il principio che la recidiva, se ritenuta e applicata anche con funzione di neutralizzare attenuanti, produce effetti pienamente rilevanti (anche ai fini della prescrizione).

Massime di principio

  • La recidiva, una volta accertata e ritenuta applicata dal giudice (anche se solo nella funzione di paralizzare un'attenuante tramite giudizio di equivalenza), va considerata per tutti gli effetti di legge, compreso il computo del termine di prescrizione.
  • Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude che la recidiva sia 'applicata': se essa neutralizza un'attenuante, ciò equivale ad applicazione ai fini sanzionatori e processuali.
  • Per contestare l'estinzione per prescrizione l'imputato deve fornire elementi probatori chiari (es. documentazione che dimostri l'impossibilità di traduzione e la sua effettiva presenza in altra sede), poiché l'assenza all'udienza non è automaticamente intesa come mancata rinuncia.
  • Quando si contesta la recidiva, il giudice deve esaminare il casellario e motivare se la recidiva sia solo riconosciuta o anche ritenuta e applicata; la scelta incide su pena, misure e calcolo della prescrizione.
  • In situazioni analoghe è essenziale anticipare in grado di appello e in cassazione argomentazioni precise e prove documentali circa la traduzione, la presenza in altri procedimenti e la natura delle attenuanti, perché questioni procedurali o di prova possono rendere il ricorso inammissibile.

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