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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto di interesse della ricorrente e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi, strutturata mediante accordi quadro con massimali di spesa per operatore, senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, gli atti di rettifica e le FAQ pubblicate dalla stazione appaltante. La contestazione riguarda, in particolare, la struttura della procedura, volta a fissare per ciascun operatore economico un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza specificare i prodotti, i quantitativi presunti e i prezzi unitari a base d’asta. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Dal testo emerge che la ricorrente intendeva rendere la procedura maggiormente aderente alla propria organizzazione d’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede sommaria ha ritenuto che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando apparisse prima facie conforme al combinato disposto degli artt. 15 del d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lettera b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Quanto al bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all’esigenza di definire celermente una procedura destinata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse dell’impresa a una configurazione organizzativamente più aderente alla propria attività. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’assetto della procedura non sembrasse compromettere la partecipazione della ricorrente, quale produttrice esclusiva dei farmaci richiesti, operante in un mercato non concorrenziale e consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi reputati idonei a consentirle di governare il rischio d’impresa. Ha escluso anche un pregiudizio economico derivante dalla mancata partecipazione, poiché l’impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali secondo le ordinarie modalità di affidamento. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19 febbraio 2026, n. 19

    Richiamato, insieme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale parte del paradigma normativo cui la procedura appare prima facie conforme.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Individua il riferimento normativo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ritenuta in sede cautelare apparentemente conforme alla disciplina applicabile.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Richiamato quale ulteriore componente del quadro normativo applicabile alla struttura della procedura e dell’accordo quadro.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti coerente con il combinato disposto delle norme speciali applicabili e con il principio di risultato.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di assicurare in tempi rapidi la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a una configurazione della gara maggiormente aderente alla propria organizzazione d’impresa.
  • La struttura di una procedura di approvvigionamento mediante accordi quadro e massimali di spesa non compromette, in sede cautelare, la partecipazione dell’operatore esclusivo quando questi conosca i fabbisogni, i prezzi e il massimale e operi in un mercato non concorrenziale, potendo così governare il rischio d’impresa.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non determina un pregiudizio economico concreto, poiché l’operatore può continuare a fornire i beni all’amministrazione mediante le ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiContratti pubbliciSanità
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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