Ordinanza n. 1376/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione dei compensi del difensore per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di esecuzione di un decreto del Tribunale civile di Palermo
Esito
La controversia
Il giudizio originario, promosso per l'esecuzione del decreto del 15 luglio 2024 del Tribunale civile di Palermo, era stato definito con sentenza del TAR n. 239 del 29 gennaio 2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso e ammesso definitivamente la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore della parte ricorrente ha quindi presentato istanza per la liquidazione dei compensi spettanti per l'attività professionale prestata. Ai fini della decisione sull'istanza, il TAR ha ritenuto necessario acquisire un'autocertificazione attestante l'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato per il diritto amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'istanza di liquidazione dei compensi. Ha disposto che la parte ricorrente depositi, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'autocertificazione relativa all'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato per il diritto amministrativo. Ha fissato per l'ulteriore trattazione dell'istanza la camera di consiglio del 9 giugno 2026. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve decidere un'istanza di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, può richiedere previamente la documentazione o l'autocertificazione necessaria a verificare l'iscrizione del professionista nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio nella materia amministrativa.
- La mancata disponibilità dell'attestazione necessaria alla verifica dei presupposti della liquidazione giustifica un provvedimento interlocutorio di acquisizione documentale e il rinvio dell'ulteriore trattazione dell'istanza.
- La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata può giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nel provvedimento giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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