Cassazione Penale, Sentenza n. 27380/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di prevenzione che disponeva per Fiore Piero la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni e la confisca di numerosi beni, e per Fiore Enrico la confisca di compendi immobiliari aziendali (con contestuale questione relativa al sequestro dell'autovettura Jaguar). Le censure principali hanno contestato: omissione o apparente motivazione nella valutazione della pericolosità e nella mancata considerazione di memorie e documenti favorevoli; mancanza del requisito di attualità della pericolosità, anche alla luce di valutazioni UEPE e di percorsi lavorativi/riabilitativi; errata applicazione delle norme di prevenzione (art. 1 lett. b, art. 4, art. 6, art. 8 d.lgs. 159/2011) e della disciplina sulla confisca patrimoniale (art. 24, 24-bis, 26 d.lgs. 159/2011), con specifico riferimento alla presunta fittizietà dell'intestazione dei beni, alla provenienza lecita delle somme (anche per effetto di mutui e apporti familiari) e alla possibilità per il terzo interessato di provare la lecita titolarità e provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e non consentiti. Ha ritenuto che i motivi proposti non costituiscano violazione di legge ma una mera riproposizione di censure di merito e letture alternative degli stessi fatti già valutati in modo analitico e logico dalla Corte di Appello. In particolare: confermata la legittimità della sorveglianza speciale e della confisca nei limiti disposti in grado di appello; ritenuta adeguata e non apparente la motivazione dell'organo di merito che ha valutato elementi patrimoniali, captazioni e sproporzione tra redditi e acquisti; respinte le censure del terzo interessato circa la fittizietà delle intestazioni e la prova della lecita provenienza, con richiamo ai principi che consentono di valorizzare appropriazioni indebite, evasione fiscale e reimpieghi come elementi rilevanti in materia di prevenzione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b; art. 4; art. 6; art. 8; art. 24; art. 24-bis; art. 26
La Corte conferma che la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b richiede elementi ricavabili dai fatti: delitti commessi abitualmente, profitti effettivi e incidenza significativa di tali profitti sul reddito. La confisca di prevenzione introduce una presunzione relativa di origine illecita dei beni quando la sproporzione e il timing degli acquisti sono compatibili con proventi delittuosi. Le norme di cui agli artt. 24, 24-bis e 26 possono fondare ablazioni patrimoniali anche in presenza di posizioni di terzi se non è provata adeguatamente la lecita provenienza.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata per delimitare il sindacato in Cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, comma 2 (richiamo alla legge 1423/1956)
Richiamo normativo collegato alla disciplina delle misure di prevenzione e ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito.
codice di procedura penale
Art. 125: principio di motivazione dei provvedimenti; qui la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello analitica e non apparente. Art. 616: conseguenze dell'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e possibile pagamento per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
La pronuncia è richiamata per delimitare i contorni della pericolosità generica: la sentenza definisce tassativamente i requisiti che concorrono a delineare la fattispecie (abitudine, produzione di profitto e incidenza sul reddito). La Cassazione applica e interpreta questa direttiva nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudizio di legittimità è limitato: la Cassazione non è luogo per una riconsiderazione di merito ma per accertare violazioni di legge o motivazione inesistente o meramente apparente.
- La pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011 richiede che emergano elementi fattuali che dimostrino abitudinarietà nella commissione di delitti, effettiva produzione di profitto e rilevanza di tali profitti nel reddito complessivo; la valutazione spetta al giudice di merito e, se analitica e coerente, è difficile da rimuovere in Cassazione.
- La confisca di prevenzione si fonda su una presunzione relativa di origine illecita dei beni quando vi è sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, sequenza temporale sospetta e mancanza di giustificazioni documentali; non è necessario collegare ogni bene a un singolo delitto.
- Il terzo interessato può difendersi dimostrando la propria effettiva titolarità e la lecita provenienza dei beni; tuttavia il giudice può valorizzare indizi di reimpiego di proventi illeciti (es. evasione, appropriazioni indebite) se gli elementi di fatto lo giustificano.
- Nel controllo patrimoniale di imprese il cosiddetto cash flow aziendale non sostituisce la verifica dei redditi dichiarati e della documentazione che provi la liceità delle risorse: il giudice valuta la redditività netta e la quota di risparmio disponibile dopo i costi di mantenimento.
- Le intercettazioni o altri elementi 'equivoci' possono avere rilievo solo se interpretati nel quadro complessivo degli elementi probatori; la mera genericità non basta per escludere la misura se altri indizi convergono.
- Per evitare che una misura di prevenzione resista al sindacato di legittimità è necessario che le memorie difensive e la documentazione probatoria rilevante siano chiare, specifiche e puntualmente confutino la ricostruzione di sproporzione o l'uso di proventi illeciti.
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