Sentenza del 21/11/2018 n. 30055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica del valore dichiarato in dogana. In particolare, ha contestato: la presunta pronuncia del giudice su una questione diversa da quella oggetto del giudizio; l'assenza di fondati dubbi sulla veridicità del valore di transazione; la mancata valutazione delle prove prodotte; e la violazione dell'ordine obbligatorio dei criteri di determinazione del valore doganale, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente il valore di transazione di merci identiche, anziché quello di merci similari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ritenuto infondato il secondo e accolto il quarto. Ha riconosciuto che lo scostamento significativo tra il valore dichiarato e i valori medi risultanti dalla banca dati M.E.R.C.E., insieme alle risposte non soddisfacenti della contribuente, poteva giustificare i fondati dubbi dell'Ufficio e la rettifica. Tuttavia, ha rilevato che la Dogana non aveva rispettato la sequenza obbligatoria dei criteri di determinazione del valore in dogana, avendo utilizzato valori relativi a merci similari senza verificare previamente la possibilità di applicare il criterio delle merci identiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e dell'oggetto del giudizio. La relativa censura deve essere proposta come violazione di norma processuale e deve indicare specificamente gli atti processuali necessari a verificare l'asserita ultrapetizione o omessa pronuncia.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere correttamente qualificati: la violazione di norme processuali rientra nel n. 4, la violazione o falsa applicazione di legge nel n. 3 e i vizi motivazionali nei limiti previsti dal n. 5. Non è sufficiente dedurre genericamente che il giudice non abbia valutato prove.
Art. 181-bis del regolamento di attuazione del Codice doganale comunitario
La rettifica del valore di transazione è legittima quando l'autorità doganale abbia fondati dubbi sull'adeguatezza o veridicità del valore dichiarato. Una rilevante differenza rispetto ai valori medi di merci comparabili e una risposta insoddisfacente alla richiesta di chiarimenti possono fondare tali dubbi.
Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31
La determinazione del valore in dogana deve seguire una sequenza rigida e sussidiaria: prima il valore di transazione delle merci importate; poi, se non utilizzabile, i criteri dell'art. 30, da applicare nell'ordine previsto, comprese le merci identiche e successivamente quelle similari; solo in via residuale si applica l'art. 31. Non è consentito saltare un criterio prioritario disponibile.
Art. 2697 c.c.
La parte che fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. La censura relativa al riparto dell'onere probatorio deve essere specifica e distinta dalla semplice contestazione della valutazione delle prove.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, secondo le regole processuali. La mera mancata condivisione della valutazione delle prove non integra automaticamente violazione della norma.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i casi in cui la legge attribuisca loro un valore predeterminato. La doglianza deve evidenziare una concreta violazione delle regole di valutazione, non una semplice diversa lettura del materiale probatorio.
Massime di principio
- In materia di valore doganale, una differenza significativa tra il prezzo dichiarato e i valori medi di merci comparabili può costituire, insieme ad altri elementi, un fondato dubbio idoneo a legittimare la richiesta di informazioni e la successiva rettifica.
- L'importatore deve rispondere in modo completo e documentato alle richieste di chiarimenti dell'autorità doganale; una risposta assente o insoddisfacente può rafforzare la legittimità della rettifica.
- L'autorità doganale non può scegliere liberamente il metodo di determinazione del valore: deve applicare i criteri in ordine gerarchico e sussidiario, utilizzando un criterio successivo solo dopo aver verificato l'impossibilità di applicare quello precedente.
- Il ricorso a una banca dati doganale non esonera l'Ufficio dal dimostrare quale criterio sia stato concretamente utilizzato e perché non fosse applicabile il criterio prioritario delle merci identiche.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere qualificate correttamente e formulate in modo autosufficiente, riportando gli atti e gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare l'errore denunciato.
- La contestazione della mancata valutazione di documenti o prove riguarda normalmente un vizio motivazionale e non può essere presentata genericamente come violazione delle norme sull'onere della prova o sulla valutazione probatoria.
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