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Sentenza

Sentenza n. 11690/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale RM/6 n.252 del 14 febbraio 2025 e dell’allegato dalla stessa approvato; - della nota della ASL RM 6 prot. n.13508 del 20.02.2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale RM 6; - della nota della ASL RM 6 prot. n.22382 del 24.03.2025 che ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla SAN RAFFAELE S.P.A., nonché delle note richiamate dalla prima e con la stessa trasmesse, note prott. nn. 1881 del 4/2/2025, 2077 del 6/2/2025, 2293 del 10/2/2025, 2336 del 11/2/2025, 2398 del 12/2/2025 e relativo allegato; - nonché di ogni altro provvedimento connesso o collegato o consequenziale, ancorché allo stato ignoto e, per quanto occorrer possa, anche della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.1186 del 30.12.2024 e della Determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n.G18185 del 30 dicembre 2024, nella misura in cui sono state interpretate ed applicate secondo un significato difforme da quello letterale, non palese al momento della loro adozione e lesivo per la ricorrente; nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di rideterminarsi, previa assegnazione di un termine;

Giustizia amministrativa202505875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Roma 6 e atti connessi, inclusi il riscontro a un'istanza di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione dell'ASL Roma 6, il relativo allegato, le note di trasmissione e il riscontro all'istanza di accesso agli atti, nonché gli ulteriori atti connessi e, occorrendo, gli atti regionali presupposti, chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi. Nel corso del giudizio, con atto del 18 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, poiché la Regione Lazio aveva adottato medio tempore provvedimenti integrativi e/o modificativi ritenuti idonei a rimuovere ogni profilo di lesività dedotto nel ricorso. La dichiarazione non integrava una rinuncia rituale, non risultando notificata alle altre parti nel termine previsto né accompagnata da procura speciale per rinunciare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare il ricorso ritualmente rinunciato, poiché mancavano la notifica della rinuncia alle altre parti e la procura speciale richiesta dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto inequivoca la dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione e ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, salvo diverse richieste o repliche delle controparti. Le spese sono state compensate fra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinunzia deve provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare oppure direttamente dalla parte e deve essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.

    La mancata osservanza delle formalità impedisce di considerare rituale la rinuncia; tuttavia, il comportamento processuale può dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'ultimo comma.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione non produce necessariamente una rinuncia rituale al ricorso se mancano la procura speciale e la notificazione alle altre parti previste dall'art. 84 c.p.a.; essa può tuttavia fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando il venir meno dell'interesse risulti inequivoco.
  • Nel processo amministrativo, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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