Cassazione Civile, Sentenza n. 15137/2021 del 31/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di una villetta in Olbia, sostenendo possesso continuativo sin dal 1981. Il Tribunale di primo grado accolse la domanda; la curatela fallimentare impugnò e la Corte d'Appello annullò ritenendo che la dichiarazione di fallimento e la trascrizione della sentenza di fallimento sui pubblici registri avessero interrotto il possesso utile all'usucapione prima del maturare del tempus prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Garigliani-Bigi ritenendo che la dichiarazione di fallimento e la sua trascrizione non costituiscono di per sé atto interruttivo del possesso ai fini dell'usucapione. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Cagliari (sede distaccata di Sassari) per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. Ha altresì disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1158 cod. civ.
Riferimento al termine prescrizionale per l'usucapione: la Corte afferma che il decorso del tempo continua a scorrere anche dopo la pronuncia e la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, salvo l'interruzione del possesso per gli atti tassativamente previsti dalla legge.
art. 1140 cod. civ.
Richiamato tra le norme relative all'acquisto della proprietà per usucapione; la Corte valuta la corretta interpretazione del complesso delle norme sulla prescrizione acquisitiva.
art. 1141 cod. civ.
Richiamato nel contesto delle norme sull'usucapione; la sentenza considera la fattispecie nel quadro delle norme codicistiche sull'acquisto dei diritti reali per possesso.
art. 1165 cod. civ.
Stabilisce gli atti che interrompono la prescrizione acquisitiva. La Corte sottolinea che gli atti interruttivi sono tassativi e, in molti casi, devono rivestire forma giudiziale e mirare al recupero del possesso.
art. 1167 cod. civ.
Ancora sulle modalità di interruzione e perdita del possesso: la Corte precisa che la mera trascrizione della sentenza di fallimento non equivale a fatto interruttivo ai sensi di questa norma.
art. 2944 cod. civ.
Richiamata in riferimento al riconoscimento del diritto come causa di interruzione della prescrizione; la Corte distingue il riconoscimento giudiziale (efficace) da altri atti come diffida o messa in mora (non sempre efficaci).
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Testo unico fallimentare) art. 25
La norma, nella formulazione vigente nel 2000, attribuiva al Giudice delegato poteri conservativi; la Corte osserva che l'eventuale interruzione del possesso deriva dall'esecuzione di un provvedimento conservativo concreto e non dalla semplice declaratoria di fallimento.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 88
Dispone modalità di presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore. La Corte chiarisce che la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art.88 non equivale a presa di possesso effettiva e non interrompe automaticamente l'usucapione.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 42
Richiamata e scartata come fonte che possa automaticamente determinare interruzione del possesso: il passaggio di gestione patrimoniale al curatore non sostituisce l'atto materiale di spossessamento.
Cass. sez. 2, n. 13184/1999
Precedente più volte evocato: la Corte di legittimità chiarisce che da tale sentenza non si può ricavare che la dichiarazione di fallimento e la relativa trascrizione costituiscano di per sé atto interruttivo dell'usucapione; anzi, il 1999 sostiene che la disciplina fallimentare non incide sull'ordinaria disciplina dell'usucapione.
Cass. sez. 2, n. 10895/2013 (citata obiter)
La Corte d'Appello aveva fatto richiamo a passaggi di questa sentenza; la Cassazione osserva che tali riferimenti sono obiter e non forniscono base per affermare l'automatica interruzione del possesso.
Altri precedenti della Cassazione (es. n. 30079/2019, n.16234/2011, n.6910/2001, n.323/1973, n.19706/2014, n.376/1958)
Citate come consolidata giurisprudenza che: a) gli atti interruttivi del possesso sono tassativi e spesso richiedono forma giudiziale; b) la perdita del possesso rilevante deve essere oggettiva e reale per interrompere l'usucapione.
Massime di principio
- La mera pronuncia di fallimento e la sua trascrizione nei registri immobiliari non interrompono automaticamente il possesso utile all'acquisto per usucapione; il tempus prescrizionale continua a decorrere salvo interventi effettivi di spossessamento.
- L'interruzione dell'usucapione richiede atti o condotte tassativamente previsti dalla legge (artt.1165 e 1167 c.c.), spesso in forma giudiziale e diretti al recupero materiale del bene.
- Al curatore fallimentare che intenda impedire l'usucapione spetta l'onere di attivare tempestivamente azioni conservative o di reintegrazione/levata di possesso nelle forme di legge; la semplice iscrizione della sentenza non è sufficiente.
- La opponibilità degli atti fallimentari riguarda atti giuridici formali, non sostituisce il fatto materiale del possesso: per interrompere l'usucapione è necessario lo spossessamento effettivo o un atto giudiziale idoneo.
- In contenziosi simili, il giudice deve verificare se prima del maturare della prescrizione siano stati posti in essere atti concreti di recupero del bene da parte della curatela; in assenza di tali atti, l'accertamento di usucapione può essere confermato.
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