Ordinanza n. 4114/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - della comunicazione proveniente dal Servizio Centrale di Protezione titolata “Capitalizzazione per fuoriuscita dal programma speciale di protezione”, notificata con Verbale di notifica e comunicazione in data 24.04.2026, ad eccezione della parte iniziale in cui si comunica riassuntivamente la deliberazione, assunta da parte della Commissione Centrale ex art 10 L. n. 82/1991 nella riunione del 25.02.2026, relativa alla capitalizzazione – con riferimento ad un biennio ed un contributo forfettario ex D.M. n. 161/2004 per le esigenze abitative - a favore dell’odierno ricorrente; - della Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 assunta nella riunione del 25.02.2026 e solo riassuntivamente comunicata al ricorrente con il predetto Verbale di notifica e comunicazione, nella parte in cui fa riferimento a “... fatte salve le eventuali riduzioni conseguenti all’applicazione delle previsioni di cui alle delibere di massima del 31 gennaio 2002, 24 giugno 2020 e 7 giugno 2023, oltre agli eventuali debiti pregressi a qualsiasi titolo emergenti, che verranno quantificati all’atto del rilascio del domicilio protetto.”; - dell’intimazione al rilascio dell’alloggio in uso nei termini indicati nella comunicazione stessa; - di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi direttamente o indirettamente collegati, ivi quelli de relato richiamati nella predetta comunicazione; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Servizio Centrale di Protezione relativa alla capitalizzazione per la fuoriuscita dal programma speciale di protezione, con intimazione al rilascio dell’alloggio protetto, nonché la presupposta deliberazione della Commissione Centrale nella parte relativa a possibili riduzioni, debiti pregressi e quantificazione al momento del rilascio del domicilio protetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del Servizio Centrale di Protezione notificata il 24 aprile 2026, limitatamente alla parte non meramente riepilogativa della deliberazione della Commissione Centrale adottata il 25 febbraio 2026, nonché la deliberazione presupposta nella parte in cui subordina la capitalizzazione a eventuali riduzioni derivanti da precedenti delibere di massima e a eventuali debiti pregressi, da quantificare al momento del rilascio del domicilio protetto. Sono state inoltre contestate l’intimazione a rilasciare l’alloggio e gli atti connessi e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto un rinvio per depositare atti rilevanti ai fini della decisione e consentire alle parti di prenderne visione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione alla camera di consiglio del 26 agosto 2026, poiché gli atti che l’Amministrazione intendeva depositare potevano essere rilevanti ai fini della decisione. Nelle more, ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela prospettate dal ricorrente nel bilanciamento degli interessi contrapposti, con particolare riguardo all’ordine di rilascio del domicilio protetto, già sospeso con precedente decreto presidenziale. Sono stati quindi sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata all’esito della successiva camera di consiglio. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.
art. 10 l. 82/1991
È indicato quale fondamento della Commissione Centrale che ha adottato la deliberazione relativa alla capitalizzazione per la fuoriuscita dal programma speciale di protezione.
d.m. 161/2004
È richiamato quale fonte del contributo forfettario previsto per le esigenze abitative nell’ambito della capitalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e i luoghi indicati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione chiede un rinvio per depositare atti potenzialmente rilevanti ai fini della decisione, il giudice può rinviare la trattazione per consentire alle parti di esaminarli e garantire il contraddittorio.
- In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalgono le esigenze di tutela prospettate dal ricorrente, anche con riferimento all’ordine di rilascio di un domicilio protetto.
- La tutela cautelare può essere limitata temporalmente fino alla successiva camera di consiglio, quando il giudice rinvia la trattazione per acquisire ed esaminare ulteriore documentazione.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere riservata all’esito della successiva trattazione, quando il giudizio non è ancora definito.
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