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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42170/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello della Procura, aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Mazzaro per i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale (fatti avvenuti il 9 marzo 2020 durante la rivolta nella casa circondariale di Foggia). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e assenza di attualità delle esigenze cautelari, richiamando in particolare il lungo intervallo temporale trascorso dai fatti e l'ammissione al lavoro esterno, come prova di ravvedimento e di perdita della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame, ritenendola carente soprattutto nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione: il Tribunale aveva valorizzato la gravità dei fatti e precedenti remoti senza esaminare adeguatamente il comportamento successivo del ricorrente (ammissione al lavoro esterno e permessi premio) che costituisce elemento rilevante ai fini prognostici. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame esclusivamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con il compito per il giudice di riesaminare e motivare compiutamente la valutazione prognostica.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta la misura cautelare; qui è richiamato per spiegare l'origine dell'appello poi accolto dal Tribunale di Bari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    criterio per l'applicazione delle misure cautelari basato sul pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; la Corte precisa che "reati della stessa specie" va inteso non solo come offesa al medesimo bene giuridico ma anche come fattispecie di uguale natura rispetto a bene tutelato e modalità esecutive.

  • art. 21 Ord. pen.

    disciplinando l'ammissione al lavoro esterno, il provvedimento amministrativo è indicativo di buon comportamento; la Corte ritiene che tale autorizzazione e i profili di comportamento successivi vadano valutati e motivati dal giudice nel bilancio prognostico sulle esigenze cautelari.

  • artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen.

    norme penali richiamate per i reati di cui è accusato il ricorrente (concorso di persone e reato di devastazione): la gravità e le modalità violente delle condotte sono state considerate dal Tribunale come elementi indiziari e valutati ai fini della pericolosità.

  • artt. 81, 110, 337, 339, 61 n. 5 cod. pen.

    norme richiamate per la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e relative circostanze aggravanti; tali contestazioni contribuiscono alla valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità del reo.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come parametro per considerare il comportamento successivo all'illecito (es. ravvedimento, lavoro esterno, permessi) come elemento rilevante nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale e nella prognosi sul pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione criminosa è una valutazione prognostica: va motivata tenendo conto non solo della gravità del fatto e dei precedenti, ma anche delle modalità esecutive, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; non è necessario che l'occasione di delinquere sia immediatamente presente.
  • L'ammissione a misure trattamentali positive (es. lavoro esterno, permessi premio) e il comportamento successivo al fatto costituiscono elementi che il giudice deve considerare e valutare concretamente nella ponderazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
  • La qualificazione dei "reati della stessa specie" deve guardare alla natura e alle modalità esecutive delle condotte (violenza, uso di mezzi) oltreché al bene giuridico tutelato: pertanto il pericolo di reiterazione può riguardare anche reati non testualmente identici ma analoghi per modalità e pericolo sociale.
  • La sola gravità del fatto e precedenti remoti non bastano, di per sé, a giustificare la custodia cautelare se il giudice non compie una valutazione prognostica articolata e adeguatamente motivata.
  • Se la motivazione del giudice del riesame risulta insufficiente rispetto alla valutazione della sussistenza dell'attualità del pericolo, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, imponendo al giudice di integrare la motivazione con riferimento agli elementi omessi.

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