Cassazione Civile, Ordinanza n. 15273/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005, recuperando a tassazione euro 53.736,00 corrispondenti alla pensione erogata dalla NATO al ricorrente, già dipendente civile a statuto internazionale. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che le somme percepite non fossero una pensione imponibile, ma una retribuzione differita derivante dal rapporto di lavoro con l’organizzazione internazionale, e che l’esenzione fiscale prevista per gli stipendi e gli emolumenti corrisposti dalla NATO dovesse operare anche dopo la cessazione del rapporto. In Cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962, dell’art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986 e delle norme sull’interpretazione della legge, censurando la qualificazione delle somme come pensione imponibile e lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato la natura retributiva differita del trattamento di quiescenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962 riguarda solo gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal personale civile dei Quartieri generali interalleati in costanza di rapporto di impiego, non estendendosi alle pensioni erogate dopo la cessazione del rapporto. Ha richiamato il regolamento pensionistico delle organizzazioni coordinate e la disciplina internazionale NATO, osservando che le pensioni sono tassabili secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario. Ha quindi rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3
Il motivo è stato veicolato come censura di violazione di legge.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962
redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti
Norma di esenzione di stretta interpretazione, applicabile solo agli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto di impiego dai dipendenti civili dei Quartieri generali interalleati, non alle pensioni.
art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inquadramento fiscale delle somme, ma non idoneo a estendere l’esenzione alla pensione NATO.
art. 1 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della legge; la Corte ha dato prevalenza al dato letterale e alla stretta interpretazione delle norme agevolative.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della legge; la Corte ha ribadito che l’esenzione non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
art. 42 Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate
la pensione e l’adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese
Le pensioni delle organizzazioni coordinate, inclusa la NATO, sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la legge fiscale nazionale.
art. 19 Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951
Le fonti internazionali NATO esentano salari ed emolumenti, senza menzionare le pensioni.
art. X Convenzione di Londra del 1951
Conferma l’esenzione limitata a salari ed emolumenti, non alle pensioni.
art. 7 Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952
Conferma l’assenza di un’esenzione espressa per le pensioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o esclusioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
- L’esenzione fiscale riconosciuta ai redditi da lavoro corrisposti a personale di organizzazioni internazionali in costanza di rapporto non si estende automaticamente al trattamento pensionistico successivo alla cessazione del rapporto.
- Ai fini dell’imposizione delle pensioni erogate da organizzazioni internazionali coordinate, rileva la disciplina del regolamento pensionistico e la legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario, salvo una diversa previsione espressa.
- La qualificazione di una somma come retribuzione differita non basta, da sola, a sottrarla all’imposizione quando la fonte normativa collega l’esenzione soltanto agli emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro attivo.
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