Cassazione Penale, Sentenza n. 47345/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha annullato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari disposta dal GIP. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.: contesta l'uso "impertinente" della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 (sostenendo che il Tribunale ha valutato la situazione come se l'indagato fosse associato quando invece non è contestata la partecipazione all'associazione mafiosa), chiede un controllo basato su elementi di prova concreti idonei a escludere la presunzione; lamenta la mancata considerazione di una memoria difensiva depositata il 17/05/2024 e contesta la valutazione dei precedenti e delle condizioni familiari/conviventi (sottolineando attività lavorative e trasferimenti), nonché la mancata prova di un coinvolgimento in reati più gravi come l'omicidio. In sostanza si chiede la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto e l'annullamento del provvedimento di riesame.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Ritiene infondate le censure: conferma che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è di carattere relativo quando l'imputato non è parte dell'associazione, e che il giudice deve valutare gli elementi concreti idonei a escluderne l'operatività; precisa la distinzione tra l'aggravante riferita al "metodo" (natura oggettiva) e quella riferita all'"agevolazione" (natura soggettiva) ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., e afferma che nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistenti e persistenti le esigenze cautelari, avendo considerato la detenzione delle armi in interesse della cosca, la contiguità con soggetti apicali, la fiducia instaurata con questi e la presenza del ricorrente in conversazioni riferite ad un omicidio. La Corte rileva inoltre che il Tribunale ha considerato e disatteso gli argomenti difensivi in modo coerente con gli standard probatori della fase; non ravvisa vizio di motivazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata in rapporto al corretto esercizio del riesame e della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte prende in considerazione il corretto uso dei presupposti cautelari ma non riporta una citazione testuale
art. 275 c.p.p., comma 3
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è di carattere relativo quando il soggetto non è imputato di associazione mafiosa: il giudice deve valutare gli elementi concreti (es. decorso del tempo, modalità del fatto) idonei a escluderne l'operatività; tuttavia, se è dimostrabile che il fatto è stato commesso con finalità di agevolazione della cosca (ipotesi soggettiva), la presunzione opera pienamente come per i soggetti intranei al sodalizio
art. 416-bis.1 c.p.
La circostanza aggravante può riguardare il metodo (natura oggettiva) o l'agevolazione (natura soggettiva) alla quale si ricollega l'operatività più piena della presunzione di pericolosità; nel caso la Corte ritiene che gli elementi indicati (detenzione armi per interesse della cosca, contiguità con apicali, conversazioni su omicidio) giustificano la persistenza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Quando l'imputato non è contestato come partecipante all'associazione mafiosa, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il giudice deve valutare elementi concreti e specifici (durata, modalità del fatto, contiguità con contesti criminali) per stabilire se la presunzione resta operativa
- Va distinta l'aggravante riferita al "metodo" (aspetto oggettivo, applicabile indipendentemente dall'appartenenza) dall'aggravante riferita all'"agevolazione" della cosca (aspetto soggettivo): quest'ultima, se provata, comporta un'applicazione della presunzione analoga a quella per i partecipanti all'associazione
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive l'indagato deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'attenuazione o l'assenza delle esigenze cautelari (es. fatto che l'azione non era a favore della cosca, prove di distacco, cambi di residenza, attività lavorativa stabile, assenza di legami con soggetti apicali)
- Il giudice del riesame non è tenuto a discutere tutte le argomentazioni difensive: deve però confrontarsi con gli argomenti decisivi e motivare sulle ragioni che sostengono la decisione; la mera possibilità di una diversa valutazione non costituisce vizio di motivazione
- La presenza di collegamenti con soggetti apicali della criminalità organizzata, la detenzione di armi nell'interesse del sodalizio e la partecipazione a conversazioni che rimandano a fatti gravi (es. omicidio) sono elementi che rafforzano la necessità della custodia cautelare e rendono meno probabile la concessione di misure alternative
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