Cassazione Penale, Ordinanza n. 03630/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per lesioni personali. In primo grado, il Giudice di pace aveva ritenuto un imputato responsabile del delitto di lesioni personali e, contestualmente, aveva assolto un altro imputato, Bruno Cibelli, dall'imputazione di lesioni in danno del ricorrente, che rispetto a tale addebito si era costituito parte civile. Il Tribunale, in appello, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma il ricorso è stato ritenuto del tutto generico: le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale aveva invece indicato gli elementi di fatto posti a base della conferma e la censura si limitava a richiamare principi astratti senza calarli nella specifica motivazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non si misurano con la motivazione concreta della sentenza impugnata.
- Non basta richiamare principi di diritto in astratto: il ricorrente deve spiegare perché, rispetto agli specifici passaggi motivazionali della decisione, questi principi sarebbero stati violati o male applicati.
- La motivazione è adeguata quando indica gli elementi di fatto posti a base della decisione; una critica che non li confuti puntualmente è priva del requisito di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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