Cassazione Penale, Sentenza n. 13488/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il reato di danneggiamento fosse erroneamente autonomamente contestato perché assorbito nel reato di furto pluriaggravato dall'aggravante della violenza sulle cose (violenza funzionale all'esecuzione del furto). Inoltre contestava l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.), sostenendo che tale aggravante non potesse operare quando l'esposizione derivi dalla natura originaria della cosa e non da una scelta del proprietario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.), ritenendo comunque integrata anche se l'esposizione derivasse dalla condizione originaria del bene (i frutti su piante coltivate). Ha però annullato senza rinvio la condanna per il reato di danneggiamento (capo b), perché il danneggiamento delle piante è stato ritenuto funzionale all'esecuzione del furto (assorbito ai sensi dell'art. 84 comma 1 c.p. nell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.). Conseguentemente è stata eliminata la pena relativa (20 giorni di reclusione e €35 di multa). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n. 2 (violenza sulle cose)
La Corte ha interpretato l'aggravante come comprensiva dei casi in cui la violenza sulle cose sia funzionale all'esecuzione del furto; in tali casi il danneggiamento rimane assorbito nel furto aggravato.
art. 625 c.p. n. 7 (esposizione alla pubblica fede)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante si applica anche quando l'esposizione derivi dalla natura originaria della cosa (es. frutti su piante coltivate) e non necessariamente da una scelta del proprietario, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 84 comma 1 c.p.
Principio di assorbimento: quando un fatto previsto come elemento costitutivo di un reato è funzionalmente connesso con un altro reato più grave (qui il furto aggravato), il reato minore si assorbe nel reato più grave.
Massime di principio
- Se il danneggiamento delle cose è funzionalmente collegato all'esecuzione di un furto (necessario, per comodità o conseguente a negligenza/imperizia), il danneggiamento viene assorbito nel furto aggravato ai sensi dell'art. 84 c.p.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) può operare anche quando l'esposizione derivi dalla natura della cosa (ad esempio frutti su piante coltivate), non richiedendo sempre una scelta volontaria del proprietario.
- Nella valutazione della concorrenza di illeciti occorre accertare la relazione funzionale tra le condotte e non limitarsi a un'analisi formale della sequenza di atti.
- In sede di impugnazione è possibile ottenere l'annullamento parziale della sentenza; è importante proporre motivi che dimostrino l'assorbimento o la sovrapposizione degli illeciti per ottenere l'eliminazione delle singole voci di pena.
- Per la difesa, documentare che il danno è strumentale al prelievo (anche per comodità o errori esecutivi) è una via efficace per ottenere l'assorbimento del danneggiamento nel furto.
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