Cassazione Penale, Sentenza n. 26832/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello dalla parte civile. Il ricorrente ha contestato che la condanna alle spese non era stata richiesta dalla parte civile e che l'appello era stato proposto esclusivamente dal Pubblico ministero (pertanto l'imputato non era soccombente in appello né aveva proposto impugnazione incidentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che condannava Baldino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello. La motivazione principale è che l'imputato non era soccombente in appello, poiché l'appello era stato proposto dal Pubblico ministero e non vi era impugnazione incidentale dell'imputato; la giurisprudenza e i principi sul criterio di soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) impongono di valutare le spese con riferimento all'esito finale del processo e, in assenza di partecipazione dipendente da impugnazione incidentale dell'imputato, non può gravargli la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in appello. Pertanto la statuizione sulle spese è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma usata per la riqualificazione del fatto dalla Corte di appello rispetto all'imputazione originaria; indicata come titolo di reato confermato in appello.
art. 423 cod. pen.
Titolo di reato originariamente contestato e oggetto della richiesta di riqualificazione da parte del pubblico ministero, poi rigettata.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'eventuale mancata produzione della nota spese da parte della parte civile: la norma non prevede sanzione automatica per la mancata produzione della nota, purché la domanda di rifusione sia comunque stata proposta, anche genericamente.
art. 91 cod. proc. civ.
Applicato per il principio che la distribuzione delle spese processuali nella componente civilistica del processo penale segue il criterio della soccombenza civile e va valutata con riferimento all'esito finale del giudizio, indipendentemente da vittorie parziali in gradi antecedenti.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso come vizio di motivazione, ossia motivo di cassazione per violazione di norme in tema di motivazione della decisione sulle spese.
artt. 620 lett. d) e l), 622 cod. proc. pen.
Richiamati come disposizioni procedurali che consentono l'annullamento senza rinvio di una pronuncia nella parte dichiarata viziata.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto esclusivamente dal pubblico ministero e l'imputato non propone appello incidentale, l'imputato non può essere ritenuto soccombente in appello e, di regola, non può essere condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile in quel grado.
- La partecipazione della parte civile e la sua richiesta di rifusione delle spese in appello devono risultare dagli atti; tuttavia la mancata produzione della nota spese non comporta automaticamente l'esclusione della domanda se la richiesta è stata comunque formulata, anche genericamente, ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
- La ripartizione delle spese per le domande civilistiche nel processo penale segue il criterio della soccombenza previsto dal diritto processuale civile (art. 91 c.p.c.): conta l'esito complessivo e definitivo del giudizio, non le vittorie o sconfitte parziali nei singoli gradi.
- La parte civile che intende ottenere la rifusione delle spese sostenute in appello dovrebbe espressamente formulare la domanda e, per prudenza, depositare la nota spese; il difensore dell'imputato dovrebbe invece contestare tempestivamente l'onere delle spese ove l'imputato non sia stato soccombente per sua iniziativa processuale.
- Quando la partecipazione dell'imputato al grado di appello è dovuta esclusivamente a impugnazione incidentale da lui proposta, è possibile che la condanna alle spese della parte civile in appello sia posta a suo carico; in assenza di tale impugnazione incidentale, la condanna a carico dell'imputato è difficilmente giustificabile.
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