Sentenza n. 676/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 167 del 20 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 167 del 20 febbraio 2025, recante condanna al pagamento di spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Opera Pia al pagamento di euro 4.689,30, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata all'ente il 3 aprile 2025 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dal Funzionario giudiziario. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, l'ente non aveva provveduto al pagamento. L'ente intimato non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre domandato la penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato all'ente di adottare ogni atto necessario per corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di compiere tutte le operazioni necessarie: allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle risorse. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al Tribunale sull'attività svolta; il compenso sarà liquidato secondo il d.P.R. 115/2002. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché, avuto riguardo al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, alla natura del credito e all'entità delle somme, la penalità sarebbe manifestamente iniqua. L'ente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici può essere eseguito dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico; il termine decorre dalla conclusione dell'incarico e non dall'eventuale successivo deposito della relazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per il mancato pagamento di somme dovute in base a un giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutti gli atti necessari alla corresponsione del credito e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, alla natura del credito e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta deve curare non solo il pagamento finale, ma anche le fasi amministrativo-contabili preliminari, quali stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione e ordinazione della spesa.
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