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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44416/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sogepa ha impugnato l'ordinanza dell'11/10/2021 del Tribunale di Chieti che aveva rigettato un incidente di esecuzione (proposto il 26/11/2020) con cui la società chiedeva la declaratoria di inefficacia del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Chieti il 20/12/2018 (e del successivo decreto di rinnovazione del Tribunale di Pescara del 29/05/2020), sostenendo che: a) il termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. 159/2011 era spirato e quindi il procedimento si era estinto; b) le modifiche introdotte dalla legge n.161/2017 non erano applicabili al caso; c) anche il termine per il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario (art. 41) era stato violato; d) il decreto di Pescara sarebbe stato tardivo e privo di efficacia. In sostanza chiedeva l'annullamento degli atti successivi al sequestro e l'ammissione dei crediti e la retrocessione del complesso locato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'incidente di esecuzione. Ha ritenuto che il provvedimento decisivo non fosse il sequestro originario del 20/12/2018 ma il nuovo decreto adottato dal Tribunale di Chieti il 7/12/2020 (post sentenza della Corte di Cassazione che aveva riassegnato la competenza a Chieti), il quale costituisce un nuovo decreto di sequestro che fa decorrere ex novo i termini di legge (art. 24 e art. 41 d.lgs. 159/2011). Ha confermato l'applicabilità, anche ai procedimenti pendenti in cui era stata già proposta la misura, delle regole introdotte dalla legge 161/2017 (art. 7 comma 10-quater e correlati), e ha ritenuto non decisiva la tardività del provvedimento intermedio del Tribunale di Pescara rispetto al nuovo decreto emesso dal Tribunale competente. Ha inoltre osservato che la morte del proposto ha sospeso i termini rilevanti. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla cassa previsto per i casi di ricorso infondato/colposo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 24, art. 7 (comma 10-quater), art. 36, art. 41

    La Corte ha interpretato che il termine per la confisca di cui all'art. 24 decorre dal nuovo decreto di sequestro quando il giudice competente emette un provvedimento successivo (anche richiamando per relationem il precedente annullato). L'art. 7 comma 10-quater (introdotto dalla legge 161/2017) disciplina il termine di 20 giorni per l'adozione del decreto da parte del giudice competente dopo la trasmissione degli atti e si applica ai casi di riassegnazione della competenza, facendo decorrere ex novo i termini.

  • Legge 161/2017

    modifiche agli artt. 7, 10, 24, 27, 36, 41 del d.lgs. 159/2011 (in particolare art. 2 comma 3 lett. f della legge di riforma richiamata)

    Le modifiche introdotte dalla legge 161/2017 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore qualora sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura; la disciplina del sub-procedimento per incompetenza territoriale prevede la possibilità che il termine per adottare il nuovo provvedimento ricominci a decorrere ex novo.

  • Codice di procedura penale

    art. 666 c.p.p., art. 27 cod. proc. pen. (richiamato come principio in tema di rinnovazione di provvedimenti cautelari)

    L'incidente di esecuzione previsto dall'art. 666 c.p.p. è lo strumento per impugnare atti di esecuzione; la giurisprudenza richiamata afferma che il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la rinnovazione da parte del giudice incompetente estingue l'efficacia di quel provvedimento interinale ma non impedisce al giudice competente di adottare un nuovo provvedimento basato su autonome valutazioni.

  • d.lgs. 159/2011

    art. 10 comma 2-bis e 3-bis

    Regolano la trasmissione degli atti e la rinnovazione/adozione di nuovi provvedimenti a seguito di annullamento per incompetenza della misura di prevenzione; la Corte li ha ritenuti applicabili per far decorrere ex novo i termini in caso di riassegnazione della competenza.

  • d.lgs. 159/2011

    Norma introdotta dalla legge 161/2017 in tema di impugnazioni della confisca; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate relative all'art. 27 non fossero decisive nel caso specifico perché qui era annullato il sequestro e non la confisca.

Massime di principio

  • Se un provvedimento di sequestro emesso da un giudice poi dichiarato incompetente viene richiamato "per relationem" dal giudice competente che emette un nuovo decreto, quest'ultimo costituisce un nuovo atto e fa decorrere ex novo i termini rilevanti (art. 24, art. 41 d.lgs. 159/2011).
  • La rinnovazione tardiva di un sequestro disposta da un giudice ritenuto in un primo momento competente può essere superata dalla successiva decisione che assegna la competenza a un diverso tribunale; il giudice competente può adottare un nuovo provvedimento anche sulla base degli stessi presupposti.
  • Le modifiche normative introdotte dalla legge 161/2017 possono trovare applicazione nei procedimenti pendenti qualora alla data di entrata in vigore sia già stata formulata la proposta di misura; quindi non è sempre possibile invocare la non retroattività delle modifiche come motivo di nullità automatica.
  • La violazione del termine di 20 giorni da parte del giudice inizialmente incompetente può determinare l'inefficacia del suo provvedimento, ma non preclude l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del giudice competente; in pratica la tutela non è necessariamente definitiva se il giudice competente valuta autonomamente la sussistenza delle condizioni.
  • Gli atti di amministrazione compiuti dall'amministratore giudiziario in conformità alle direttive del giudice delegato sono, di norma, inoppugnabili nella sede dell'incidente di esecuzione quando l'impugnazione riguardi atti non rientranti nell'art. 40 comma 2 (ossia atti diversi da quelli adottati contro la persona sottoposta e la sua famiglia).
  • La morte del proposto durante il procedimento sospende i termini previsti dalla normativa sulle misure di prevenzione fino all'identificazione e alla citazione degli eredi/aventi causa, influendo sui termini previsti per la confisca e per la relazione dell'amministratore.

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