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Sentenza

Sentenza n. 4003/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento del diritto alla corresponsione della indennità di trasferimento prevista dall’art 1 della L. 86/2001 come dallo stesso richiesta e rigettata con determinazione del comando Regionale Lombardia Reparto Tecnico Logistico Amministrativo nr 0524956/2018/62 del 31/8/2018, notificata il 15/10/2018 e successivamente di nuovo con determinazione n. 0459345/2022 del 25/7/2022, comunicata il medesimo giorno.

Giustizia amministrativa202202979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione per il trasferimento dalla sede di Nobiallo, nel Comune di Menaggio, alla sede di Como

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già in servizio presso la stazione navale di Nobiallo, frazione del Comune di Menaggio, era stato trasferito d’autorità alla sede di Como con decorrenza 2 maggio 2018, in conseguenza della riallocazione della stazione navale. Aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. 86/2001 e dell’indennità di prima sistemazione, ma l’Amministrazione aveva respinto la richiesta ritenendo che il trasferimento fosse avvenuto verso una sede di servizio limitrofa. Dopo una nuova istanza del 2022, l’Amministrazione aveva confermato il diniego, escludendo anche l’estensione al ricorrente degli effetti favorevoli delle sentenze ottenute da altri militari coinvolti nella medesima riallocazione. Il ricorrente sosteneva che l’indennità spettasse perché il Comune di Menaggio non confina con quello di Como e che il trasferimento fosse avvenuto d’autorità, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione. Il Ministero eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso per tardività.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, qualificando la posizione azionata come diritto soggettivo e la domanda come azione di accertamento della spettanza dell’indennità, soggetta al termine quinquennale di prescrizione e non al termine decadenziale per l’impugnazione di un provvedimento. Nel merito, ha interpretato l’art. 1, comma 1-bis, della l. 86/2001 nel senso che l’esclusione dell’indennità opera quando il trasferimento d’autorità sia conseguenza della soppressione o dislocazione di un reparto e conduca a una sede di servizio limitrofa, anche se situata in un Comune non confinante e distante oltre dieci chilometri. La nozione di sede limitrofa è stata riferita all’unità organizzativa effettivamente più vicina tra quelle esistenti, non al mero confine geografico tra Comuni. Poiché la stazione di Nobiallo era stata riallocata a Como e non risultavano sedi di servizio più vicine, il trasferimento del ricorrente rientrava nell’ipotesi esclusa dal beneficio. Il TAR ha inoltre escluso che il ricorrente potesse avvalersi del giudicato formatosi nei giudizi promossi dai colleghi: gli effetti di accertamento della pretesa e quelli conformativi operano, di regola, solo inter partes; l’efficacia ultra partes è eccezionale e riguarda essenzialmente gli effetti caducatori di atti indivisibili. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 86/2001

    Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare (...) trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi

    La disposizione individua la regola generale di spettanza dell’indennità per il trasferimento d’autorità ad altra sede in Comune diverso da quello di provenienza.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001

    L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti a sua volta nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

    L’esclusione riguarda il trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di un reparto verso la sede di servizio più vicina tra quelle esistenti, anche se collocata in un Comune non confinante o distante oltre dieci chilometri.

  • art. 1, comma 163, l. 228/2012

    Ha introdotto nell’art. 1 della l. 86/2001 il comma 1-bis relativo all’esclusione delle indennità nei trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti.

  • art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939, come modificato dalla l. 428/1985

    Prevede il termine quinquennale di prescrizione applicabile all’indennità di trasferimento e all’indennità di prima sistemazione; la domanda giudiziale è quindi di accertamento del diritto e non di impugnazione soggetta a decadenza.

  • art. 21 l. 836/1973

    Prevede l’indennità di prima sistemazione, soggetta al termine quinquennale di prescrizione richiamato dal giudice.

  • art. 1, comma 1, d.lgs.lgt. 1278/1917

    La disposizione, mediante rinvio statico, costituisce il fondamento normativo della disciplina delle indennità di missione, trasferimento e assimilate, cui si applica la prescrizione quinquennale.

Massime di principio

  • La controversia sulla spettanza dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge per il personale militare ha natura di accertamento di un diritto soggettivo, anche quando sia preceduta da un diniego amministrativo; essa è soggetta alla prescrizione quinquennale e non al termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
  • Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. 86/2001, l’indennità di trasferimento e le ulteriori indennità connesse al trasferimento d’autorità non spettano quando il trasferimento sia causato dalla soppressione o dislocazione di un reparto e il dipendente sia assegnato alla sede di servizio limitrofa.
  • La nozione di sede di servizio limitrofa di cui all’art. 1, comma 1-bis, della l. 86/2001 è organizzativa e non coincide necessariamente con quella geografica di Comune confinante prevista dal comma 1; rileva la sede dell’amministrazione effettivamente più vicina tra quelle esistenti rispetto alla sede soppressa o dislocata, anche se situata in un Comune non confinante o oltre dieci chilometri.
  • Il giudicato amministrativo produce normalmente effetti solo tra le parti. L’efficacia ultra partes è eccezionale e può riguardare gli effetti caducatori di atti plurimi o indivisibili, mentre gli effetti di accertamento della pretesa e quelli conformativi, ordinatori o additivi operano soltanto nei confronti delle parti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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