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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva ritenuto illegittima la cartella emessa mediante procedura automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e aveva applicato, per l'anno 2004, l'aliquota IRAP ordinaria del 4,25%. L'Amministrazione sosteneva che il controllo automatizzato fosse legittimo, poiché si trattava della correzione di un errore numerico derivante dall'applicazione di un'aliquota errata, e chiedeva in via principale l'applicazione dell'aliquota del 5,25% prevista dalla Regione Veneto o, in subordine, quella del 4,75% vigente nel 2002. UniCredit ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che il ricorso alla procedura automatizzata ex art. 36-bis era legittimo, perché l'Ufficio aveva riliquidato l'imposta sulla base dei dati numerici dichiarati, applicando automaticamente l'aliquota corretta, senza modificare la base imponibile. Ha rigettato il secondo motivo nella parte in cui si chiedeva l'aliquota del 5,25%, ritenendo che gli aumenti regionali eccedenti l'aliquota vigente nel 2002 fossero sospesi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la sospensione riguardava soltanto la parte eccedente l'aliquota del 2002 e che, nel caso concreto, doveva applicarsi l'aliquota del 4,75%. Il ricorso incidentale di UniCredit è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione sulla motivazione della cartella era stata assorbita e avrebbe potuto essere esaminata dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La procedura è legittima quando l'Ufficio corregge errori materiali o di calcolo sulla base dei dati numerici contenuti nella dichiarazione, anche mediante l'applicazione automatica di una diversa aliquota, senza modificare la base imponibile. La complessità giuridica emersa successivamente dalle contestazioni del contribuente non rende illegittimo il controllo automatizzato.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 16, commi 1 e 3

    facoltà delle Regioni di incrementare l'aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale

    La disposizione attribuisce alle Regioni un potere di maggiorazione dell'aliquota IRAP, esercitabile nei limiti stabiliti dalla normativa statale.

  • Legge n. 289/2002, art. 3, comma 1, lett. a)

    gli aumenti ... della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP ... deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi

    La sospensione non elimina integralmente l'autonomia regionale, ma riguarda soltanto la parte dell'aumento che determina il superamento dell'aliquota effettivamente vigente nel 2002.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, commi 21 e 22

    Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti ...

    Il comma 21 proroga la sospensione degli aumenti IRAP non meramente confermativi dell'aliquota del 2002. Il comma 22 riguarda invece le disposizioni regionali adottate in modo non conforme ai poteri attribuiti dalla normativa statale e non rende applicabili gli aumenti regionali sospesi conformi ai poteri, ma eccedenti l'aliquota del 2002.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, commi 61 e 75

    Richiamata dall'Agenzia nel quadro normativo relativo alla disciplina temporale delle aliquote IRAP regionali; la decisione fonda tuttavia l'esito principalmente sulla disciplina della sospensione prevista dalle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 45, comma 2

    Rileva per individuare l'aliquota applicabile in via transitoria quando non vi sia una specifica determinazione regionale; nel caso concreto, l'aliquota di riferimento del 2002 era comunque quella del 4,75%.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando una domanda o eccezione viene implicitamente assorbita dalla decisione su una questione più ampia e decisiva. La questione assorbita può essere riproposta davanti al giudice del rinvio se, a seguito della cassazione, torna attuale.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato della dichiarazione è normalmente ammissibile quando l'Amministrazione corregge un errore di calcolo ricavabile direttamente dai dati dichiarati, anche se il contribuente contesta successivamente l'interpretazione della norma applicata.
  • Lo sgravio della cartella disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza favorevole al contribuente non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere e non elimina necessariamente l'interesse dell'Amministrazione a ottenere una pronuncia definitiva.
  • Quando una norma sospende gli aumenti di un tributo regionale non confermativi dell'aliquota precedente, la sospensione può operare soltanto per la parte eccedente l'aliquota effettivamente vigente nell'anno di riferimento; non deve quindi essere applicata automaticamente l'aliquota ordinaria più bassa.
  • Il giudice tributario può individuare d'ufficio la corretta aliquota applicabile se restano invariati il tributo richiesto e i fatti posti a fondamento della pretesa; la richiesta subordinata di una diversa aliquota non costituisce necessariamente una nuova pretesa.
  • Un ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse se riguarda una questione non decisa dal giudice di merito perché assorbita; tale questione potrà essere esaminata nel giudizio di rinvio, qualora diventi nuovamente rilevante.

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