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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 30 marzo 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Nociglia, in applicazione del principio di precauzione, ha vietato “a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Nociglia”.

Giustizia amministrativa202000700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vietava in modo generalizzato la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare insieme ad altri operatori dei diritti d’uso nazionale delle radiofrequenze 5G e soggetta a obblighi di copertura, ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 191 TFUE, della legge n. 36/2001, degli artt. 86 e seguenti e 87-bis del d.lgs. n. 259/2003, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e degli artt. 32 e 41 Cost., nonché per violazione dei principi di precauzione e proporzionalità. In particolare, ha contestato l’assenza di adeguati accertamenti scientifici e istruttori circa un pericolo grave e attuale derivante dai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti 5G, il travisamento dei dati scientifici, la carenza di motivazione e l’illogicità del divieto. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, sostenendo che mancassero i presupposti di eccezionalità, urgenza, attualità e indifferibilità del pericolo, nonché la temporaneità e proporzionalità della misura. È stata infine dedotta l’incompetenza del Comune, poiché la disciplina dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori di attenzione e qualità è riservata allo Stato, mentre al Comune spetta, nell’iter di installazione delle stazioni radio base, la verifica della conformità edilizia e urbanistica. Il Ministero dell’Interno ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, non essendo l’ordinanza sindacale imputabile sostanzialmente allo Stato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Ministero dell’Interno e lo ha estromesso dal giudizio, ritenendo che l’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti sia meramente formale: il Sindaco, anche quale ufficiale del Governo, resta incardinato nell’organizzazione comunale e l’atto è imputabile al Comune. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Il Collegio ha ritenuto assorbente la censura relativa alla mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL. Tale potere è residuale, atipico e derogatorio del principio di tipicità e può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo eccezionale per igiene, sanità o incolumità pubblica, tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, mediante misure temporanee e proporzionate; la sussistenza dei presupposti deve risultare dalla motivazione. Nel caso concreto l’ordinanza richiamava il principio di precauzione, ma non documentava, mediante effettiva istruttoria, un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità. Inoltre il divieto era generalizzato, privo di un limite temporale determinato e subordinato genericamente alla futura classificazione della cancerogenicità da parte dell’organismo internazionale menzionato. Il TAR ha inoltre rilevato che la disciplina dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici è riservata allo Stato e non può essere introdotta mediante ordinanza contingibile e urgente comunale, richiamando anche l’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il potere sindacale contingibile e urgente è residuale, atipico e derogatorio; richiede un pericolo eccezionale per igiene, sanità o incolumità pubblica, l’urgenza e indifferibilità dell’intervento, nonché misure temporanee e proporzionate, con adeguata esplicitazione dei presupposti nella motivazione.

  • art. 4 l. 22 febbraio 2001, n. 36

    La competenza a fissare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è riservata allo Stato.

  • artt. 86 e ss. d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    La disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione e delle stazioni radio base si inserisce in un quadro regolatorio statale; il Comune non può sostituirsi allo Stato nella fissazione dei limiti di esposizione elettromagnetica.

  • D.P.C.M. 8 luglio 2003

    Stabilisce i limiti e i parametri di riferimento per l’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’ambito della disciplina statale richiamata dal giudice.

  • art. 38, comma 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120

    Ha sancito l’illegittimità dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti comunali in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici, confermando la riserva di competenza statale.

  • art. 191 TFUE

    È richiamato in relazione al principio di precauzione, il quale non consente di prescindere dall’accertamento concreto del pericolo e dai requisiti di proporzionalità della misura.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente del Sindaco è residuale e può essere esercitato soltanto quando i poteri ordinari non siano utilmente utilizzabili e ricorrano un pericolo eccezionale, concreto e attuale per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, nonché la necessità di interventi immediati e indilazionabili.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti devono avere efficacia temporanea e contenuto proporzionato al pericolo da fronteggiare; un divieto generalizzato e privo di un termine determinato non rispetta tali presupposti.
  • Il principio di precauzione non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria effettiva e di motivare sulla sussistenza di un pericolo grave e attuale; il richiamo astratto alla possibile pericolosità di una tecnologia non è sufficiente a giustificare un’ordinanza extra ordinem.
  • La fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è riservata allo Stato; il Comune non può introdurre, mediante ordinanza contingibile e urgente, un divieto generale di installazione o sperimentazione del 5G fondato su tali profili.
  • Nelle controversie relative a ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, l’imputazione allo Stato è meramente formale: l’atto resta sostanzialmente imputabile al Comune, cui fanno capo anche i relativi effetti e la responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioOrdinanze contingibili e urgenti
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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