Cassazione Penale, Ordinanza n. 21402/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti di una imputata ritenuta responsabile della violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, relativa a un sinistro stradale con urto di un ciclista anziano. Secondo la ricostruzione richiamata nella sentenza, l'imputata si era fermata solo per pochi secondi e poi si era allontanata senza fornire generalità né targa, pur in presenza di segni lesivi visibili sulla persona offesa, e senza attivare i soccorsi. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di fuga e omissione di soccorso, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo assertivo e senza dimostrare rappresentazione e accettazione del rischio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo la motivazione apodittica e non ancorata a una concreta valutazione delle modalità della condotta, del danno e del comportamento successivo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza un'effettiva critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha giudicato logica e corretta la motivazione della Corte di appello: il comportamento dell'imputata, il breve arresto seguito dall'allontanamento senza generalità né targa e la violenza dell'urto, con caduta della vittima e lesioni visibili, consentivano di ravvisare il dolo eventuale sia per la fuga sia per l'omissione di assistenza. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sulle modalità riprovevoli della condotta e sulla personalità negativa dell'imputata, gravata da precedenti e priva di resipiscenza. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada
Il comma 6 integra un reato omissivo di pericolo, consumato con la mancata fermata dopo un sinistro percepito e riconducibile alla propria condotta, senza necessità di un effettivo danno; il comma 7 punisce l'omessa assistenza quando, in relazione alle concrete modalità del fatto e alle condizioni della persona offesa, vi sia necessità di prestare soccorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che le censure non sono ammissibili in cassazione perché non si confrontano con la motivazione di merito.
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità concrete del caso, alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, cod. pen., e può essere esclusa valorizzando modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e personalità dell'imputato.
art. 133, comma 1, cod. pen.
È la griglia di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, da compiere in concreto e non in astratto.
art. 616 cod. proc. pen.
È la base per la condanna dell'imputato alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 12, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 104
È il riferimento normativo per il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato di fuga ex art. 189, comma 6, cod. strada, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, purché le circostanze concretamente percepite dall'agente rendano univoca la possibilità di un incidente idoneo a provocare danni alle persone.
- Il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo: è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva; non occorre la certezza dell'effettiva lesione.
- Nel reato di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, cod. strada, il dolo eventuale è ravvisabile quando, in presenza di un sinistro riconducibile alla propria condotta e connotato da segnali di possibile danno, l'agente ometta di prestare assistenza.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva del fatto concreto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno o pericolo e, se rilevante, la personalità dell'imputato; non è necessario un esame analitico di tutti gli indici dell'art. 133 c.p., purché siano indicati quelli decisivi.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
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