Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36215/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su beni di proprietà di una società, a garanzia di un rilevante credito tributario. La società proprietaria aveva impugnato l’atto sostenendo la nullità o inesistenza della notifica dell’iscrizione ipotecaria, perché l’avviso sarebbe stato comunicato tramite raccomandata e non con le forme ritenute necessarie dalla CTR; aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., assumendo la colpa grave dell’agente per aver iscritto l’ipoteca nonostante la sospensione del titolo prodromico e per aver resistito in giudizio senza cancellare tempestivamente l’iscrizione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la sentenza per avere escluso la validità della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fosse consentita dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; con il secondo ha contestato la qualificazione dell’eventuale vizio come inesistenza, invece che nullità, ai fini dell’art. 156 c.p.c. La società contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo da un lato la violazione dell’art. 96 c.p.c. per avere la CTR negato il risarcimento per lite temeraria, dall’altro la erronea regolazione e quantificazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’agente della riscossione, ritenendo legittima la notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria eseguita direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica e con applicazione della disciplina del servizio postale ordinario. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, escludendo la configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. perché l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata né ipoteca giudiziale, ma misura cautelare e preordinata all’esecuzione; ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni di legittimità della cartella e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    consente la notifica diretta da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non occorre una relata di notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    non è la disciplina esclusiva applicabile alla notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria quando l’agente utilizza la notifica postale diretta prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 156 c.p.c.

    non è applicabile per sanare il vizio di un atto quando la notificazione postale diretta è stata effettuata secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte; il tema della nullità/inesistenza è superato dall’affermazione della ritualità della notifica.

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad impugnare deve consistere in un’utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento del gravame; la mera cancellazione dell’ipoteca non esclude automaticamente l’interesse del concessionario a contestare la decisione, specie in presenza di domande risarcitorie fondate sulla legittimità dell’iscrizione.

  • art. 96 c.p.c.

    non si applica all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, poiché questa non è né ipoteca giudiziale né atto di espropriazione forzata.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    l’iscrizione ipotecaria è un atto preordinato all’esecuzione e con funzione di garanzia e cautela, non un atto di espropriazione forzata; per ciò non integra il presupposto dell’art. 96, comma 2, c.p.c.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 2817 c.c.

    l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è assimilabile all’ipoteca legale.

  • art. 2818 c.c.

    l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è assimilabile all’ipoteca giudiziale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • L’agente della riscossione può notificare direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti tributari per i quali l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 prevede tale modalità, senza necessità di relata di notifica; la prova della consegna e della data di perfezionamento è data dall’avviso di ricevimento.
  • Quando la notificazione è eseguita mediante invio diretto a mezzo posta da parte del concessionario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella delle notificazioni degli atti giudiziari; la consegna al recapito del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di apprendere l’atto.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è una misura cautelare e preordinata all’esecuzione, non un atto di espropriazione forzata e non un’ipoteca giudiziale; perciò non ricorrono i presupposti dell’art. 96, comma 2, c.p.c.
  • Ai fini dell’interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., occorre verificare una concreta utilità giuridica derivante dall’eventuale accoglimento del gravame; l’interesse non è escluso dalla sola successiva cancellazione dell’ipoteca quando permangono effetti o contestazioni connesse alla legittimità dell’atto, anche in relazione a domande risarcitorie.
  • La mancata applicazione di una sanzione per responsabilità aggravata richiede la verifica del tipo di atto e dei presupposti normativi specifici: non ogni illegittimità dell’azione dell’agente della riscossione integra colpa grave rilevante ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.