Cassazione Penale, Sentenza n. 23604/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cervone, collaboratore di giustizia detenuto in regime di cumulo con scadenza pena fissata al 25/06/2037 e già autore di permessi premio e di un breve periodo di detenzione domiciliare per motivi di salute durante la pandemia, aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8 conv. L. 15/03/1991 n.82. Il Tribunale di sorveglianza respinse la richiesta ritenendola prematura in ragione della recente concessione del primo permesso premio, di una nuova condanna (aprile 2021) a 12 anni per omicidio e della lunga residua durata della pena complessiva; inoltre valutò come non significativo il breve periodo di detenzione domiciliare già fruito. Il difensore propose ricorso denunciando (i) violazione di legge per errata applicazione dei criteri di accesso alla detenzione domiciliare, indicando errori materiali sulla data del primo permesso e sostenendo l'irrilevanza della nuova condanna ai fini della decorrenza del fine pena per effetto dell'art. 78 c.p., e (ii) difetto e contraddittorietà della motivazione, che avrebbe ignorato o sottovalutato la documentata prognosi favorevole, la collaborazione attestata dalla Direzione Nazionale Antimafia e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata manifestamente illogica e contraddittoria. Ha rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto elementi positivi rilevanti (partecipazione ai programmi trattamentali, collaborazione attestata, permessi premio, periodo di detenzione domiciliare per motivi di salute) ma li ha comunque neutralizzati con argomentazioni sommarie e non approfondite (riferimento alla recentissima condanna senza considerare che il fatto è antecedente alla collaborazione, richiamo al lungo termine della pena senza adeguata analisi dell'incidenza della nuova condanna, e affermazione non motivata circa la scarsa significatività del breve periodo domiciliare). Per tali ragioni la decisione di diniego è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
Norma richiamata quale parametro per la concessione della detenzione domiciliare; nel ricorso si censura l'errata applicazione dei criteri temporali e sostanziali previsti per l'accesso alla misura alternativa.
art. 78 codice penale
La difesa ha invocato l'operatività di tale norma per sostenere che la nuova condanna non può mutare immediatamente la data del fine pena; la sentenza richiede che il Tribunale approfondisca l'incidenza effettiva di nuovi provvedimenti sulla durata dell'esecuzione.
art. 51, comma 3-bis, codice di procedura penale
Richiamato nel testo per indicare la natura di alcuni reati compresi nel cumulo di condanne; la sentenza tiene conto della gravità e della tipologia delle condanne ma chiede una ponderazione coerente rispetto agli elementi favorevoli al detenuto.
Massime di principio
- La concessione della detenzione domiciliare richiede motivazione coerente e non contraddittoria: il giudice deve valutare e bilanciare in modo approfondito gli elementi favorevoli (collaborazione, partecipazione a programmi trattamentali, permessi premio, periodi domiciliari) rispetto agli elementi sfavorevoli (nuove condanne, residuo pena elevato).
- Se la motivazione del diniego si basa su eventi recenti o sulla possibile estensione futura della pena, il giudice deve spiegare concretamente l'incidenza di tali eventi e considerare se i reati siano antecedenti alla collaborazione, il che può ridimensionare il loro peso.
- La data dei permessi premio, la durata del periodo domiciliare già fruito e le circostanze (es. differimento per motivi di salute legati alla pandemia) vanno accertate con precisione e valutate come indicatori di progressione trattamentale; definirli "recenti" o "brevissimi" senza argomentazione è insufficiente.
- L'art. 78 c.p. e le regole sul cumulo devono essere prese in considerazione quando si valuta la decorrenza del fine pena: la difesa dovrebbe documentare l'effetto concreto di eventuali nuove condanne sul termine di espiazione.
- In presenza di collaboratori di giustizia la valutazione deve tenere conto dell'attestazione dell'autorità competente (es. Direzione Nazionale Antimafia) sulla rilevanza della collaborazione; il giudice deve motivare esplicitamente perché tali attestazioni non risultino decisive.
- Quando la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria è probabile l'annullamento con rinvio: il ricorso è un utile strumento per ottenere un nuovo esame che espliciti correttamente il bilanciamento degli elementi favorevoli e contrari.
- Per il difensore è importante produrre e contestualizzare tutte le prove temporali e documentali (date dei permessi, atti delle condanne, attestazioni sulla collaborazione, relazioni trattamentali) per evitare valutazioni sommarie del giudice.
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