Cassazione Penale, Sentenza n. 27891/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 02/12/2021 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto da Pasquale contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2021. Il ricorrente lamentava, con unico motivo formale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, c.p.p., chiedendo la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione a plurime e continuative condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il 04/04/2022 la misura cautelare era stata sostituita con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria e che era pervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con riferimento all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; dalla decisione emerge che la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione di legge o il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente, giudicando il motivo manifestamente infondato
art. 274 cod. proc. pen.
Norma evocata nel motivo di ricorso; la Corte non opera una interpretazione estensiva nel provvedimento, limitandosi a dichiarare l'infondatezza del motivo dedotto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha accolto la deduzione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con una misura meno afflittiva (es. obbligo di presentazione periodica) rende privo di interesse l'impugnazione cautelare mirata a ottenere la sostituzione della misura; in tali casi il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso può avere efficacia, ma occorre rispettare i requisiti formali della rappresentanza; comunque, anche in presenza di rinuncia, la sopravvenuta mancanza di interesse può restare il motivo principale di inammissibilità.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile.
- Prima di proporre o sostenere un ricorso cautelare è necessario verificare eventi sopravvenuti che possano estinguere l'interesse (es. modifica della misura, remissione, sopravvenienza di provvedimenti favorevoli) e comunicarli tempestivamente al giudice competente.
- Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e fondate: argomentazioni generiche o non supportate dalla fattispecie concreta rischiano di essere ritenute manifestamente infondate.
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