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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19143/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000 per l'anno d'imposta 2010, con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la quota di ammortamento dell'avviamento dedotta dalla società. Secondo l'Ufficio, il valore dell'avviamento e la sua deducibilità derivavano da una complessa operazione economica infragruppo, centrata su un atto di fusione del 22 dicembre 2003, priva di reali ragioni economiche e posta in essere al solo fine di ottenere un risparmio d'imposta, dunque elusiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia, ritenendo non provato l'intento elusivo. In cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo avverso la sentenza della CTR, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata, non notificata, era stata depositata il 19 febbraio 2019 e il ricorso per cassazione era stato spedito via PEC il 20 settembre 2019 alle 00:01:15, oltre il termine lungo semestrale scaduto il 19 settembre 2019.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo di sei mesi applicabile ex art. 327 c.p.c. anche al processo tributario, richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Poiché la società intimata non si è costituita, non è stata pronunciata condanna alle spese. La Corte ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 212/2000

    La norma è richiamata come base dell'avviso di accertamento fondato su contestazione di operazione ritenuta elusiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di sei mesi per impugnare si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie, per le impugnazioni introdotte successivamente al 4 luglio 2009.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato in combinazione con l'art. 327 c.p.c. per affermare la tardività del ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. si applica anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, per le impugnazioni soggette al regime successivo al 4 luglio 2009.
  • La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio dalla Corte in via pregiudiziale, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo, la conseguenza è l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Se la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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