Cassazione Penale, Sentenza n. 40800/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 1494/2017 della Corte d'appello di Ancona (irrevocabile il 4/11/2017), lamentando di essere stato dichiarato contumace in primo e secondo grado senza aver ricevuto le notifiche e sostenendo di aver avuto "effettiva conoscenza" della sentenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 23/05/2024 o, comunque, solo dopo l'accesso agli atti il 4/06/2024; chiedeva inoltre la sospensione dell'esecuzione in corso.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. decorra dalla "effettiva conoscenza" intesa come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (quale avvenuta con la notifica dell'ordine di esecuzione del 23/05/2024). Poiché l'istanza è stata depositata il 2/07/2024, il termine era ormai spirato. La Corte osserva inoltre che, posto che la sentenza di primo grado era del 16/04/2016, la via più appropriata sarebbe stata la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., ma anche tale rimedio sarebbe soggetto allo stesso termine decadenziale già decorso. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
Il termine decadenziale di 30 giorni per richiedere la rimessione in termini decorre dalla "effettiva conoscenza" del provvedimento impugnato: la Corte interpreta la "effettiva conoscenza" come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (es. tramite notifica dell'ordine di esecuzione), non come conoscenza del contenuto integrale della motivazione.
La Corte segnala che, in caso di processi celebrati erroneamente in assenza dell'imputato, il rimedio più adeguato può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; tuttavia tale azione è soggetta al medesimo termine decadenziale di 30 giorni.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e, ove rilevata colpa nella proposizione del ricorso, alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Per la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. il dies a quo è la data di "effettiva conoscenza" intesa come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (es. notifica dell'ordine di esecuzione), non la data in cui si prende visione del contenuto integrale della motivazione.
- L'istanza di rimessione deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza degli estremi; il decorso di tale termine rende il ricorso inammissibile.
- Se l'imputato è stato erroneamente dichiarato contumace, il rimedio corretto può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; anche questa azione tuttavia è soggetta a termini decadenziali stringenti.
- Alla proposizione di ricorsi manifestamente intempestivi o procedimentalmente infondati possono seguire condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare tempestivamente il rimedio più adeguato e rispettare i termini.
- Nel caso di notifiche per esecuzione contenenti l'indicazione delle sentenze da eseguire, chi riceve tale notifica deve considerare avviato il termine per le impugnazioni relative all'assenza incolpevole; occorre agire senza attendere l'accesso integrale agli atti.
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