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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40800/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 1494/2017 della Corte d'appello di Ancona (irrevocabile il 4/11/2017), lamentando di essere stato dichiarato contumace in primo e secondo grado senza aver ricevuto le notifiche e sostenendo di aver avuto "effettiva conoscenza" della sentenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 23/05/2024 o, comunque, solo dopo l'accesso agli atti il 4/06/2024; chiedeva inoltre la sospensione dell'esecuzione in corso.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. decorra dalla "effettiva conoscenza" intesa come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (quale avvenuta con la notifica dell'ordine di esecuzione del 23/05/2024). Poiché l'istanza è stata depositata il 2/07/2024, il termine era ormai spirato. La Corte osserva inoltre che, posto che la sentenza di primo grado era del 16/04/2016, la via più appropriata sarebbe stata la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., ma anche tale rimedio sarebbe soggetto allo stesso termine decadenziale già decorso. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    Il termine decadenziale di 30 giorni per richiedere la rimessione in termini decorre dalla "effettiva conoscenza" del provvedimento impugnato: la Corte interpreta la "effettiva conoscenza" come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (es. tramite notifica dell'ordine di esecuzione), non come conoscenza del contenuto integrale della motivazione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La Corte segnala che, in caso di processi celebrati erroneamente in assenza dell'imputato, il rimedio più adeguato può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; tuttavia tale azione è soggetta al medesimo termine decadenziale di 30 giorni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e, ove rilevata colpa nella proposizione del ricorso, alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. il dies a quo è la data di "effettiva conoscenza" intesa come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (es. notifica dell'ordine di esecuzione), non la data in cui si prende visione del contenuto integrale della motivazione.
  • L'istanza di rimessione deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza degli estremi; il decorso di tale termine rende il ricorso inammissibile.
  • Se l'imputato è stato erroneamente dichiarato contumace, il rimedio corretto può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; anche questa azione tuttavia è soggetta a termini decadenziali stringenti.
  • Alla proposizione di ricorsi manifestamente intempestivi o procedimentalmente infondati possono seguire condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare tempestivamente il rimedio più adeguato e rispettare i termini.
  • Nel caso di notifiche per esecuzione contenenti l'indicazione delle sentenze da eseguire, chi riceve tale notifica deve considerare avviato il termine per le impugnazioni relative all'assenza incolpevole; occorre agire senza attendere l'accesso integrale agli atti.

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