Cassazione Civile, Sentenza n. 1861/2022 del 21/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a Shkelqim Bodlli il diritto alla corresponsione di C 16.601,25 a titolo di T.f.r. a carico del Fondo di Garanzia, dopo che il lavoratore aveva prestato servizio per Edil 3 s.r.l., trasferito in affitto di ramo d'azienda a terzi e successivamente retrocesso al cedente che fu poi dichiarato fallito. L'INPS contestava l'applicazione della normativa sul Fondo di Garanzia sostenendo che, per il periodo in cui il lavoratore aveva operato per l'affittuaria, quest'ultima fosse il datore effettivo e responsabile (anche solidalmente) ai sensi dell'art. 2112 c.c., e quindi che l'accesso al Fondo non fosse dovuto o dovesse essere limitato, nonché che l'ammissione allo stato passivo del fallimento del retrocedente non dovesse automaticamente legittimare l'intervento del Fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'intervento del Fondo di Garanzia richiede due presupposti: a) l'esistenza di un datore di lavoro attuale che sia insolvente; b) l'esigibilità del trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto. La Corte ha precisato che il diritto all'erogazione da parte del Fondo è di natura previdenziale autonoma rispetto al credito verso il datore di lavoro e non si instaura come obbligazione solidale del Fondo alla base dell'art. 2112 c.c.; pertanto, quando la cessazione avviene dopo la retrocessione e l'originario cedente (retrocedente) risulta essere il datore al momento della cessazione e si trova in stato di insolvenza (p.es. fallimento), il Fondo può intervenire. Inoltre la Corte ha chiarito che le tutele previste dalla direttiva 987/80 (e per essa dal Fondo) e quelle della direttiva 2001/23 (trasferimento d'azienda) sono alternative e non devono essere indebitamente confondute. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 11 maggio 1982, n. 297 (art. 2 e ss.)
art. 2, primo, secondo, quarto, settimo e ottavo comma
Istituisce il Fondo di Garanzia per il T.f.r.; il Fondo sostituisce il datore di lavoro in caso di insolvenza e corrisponde il trattamento di fine rapporto, con presupposti temporali e soggettivi precisi (datore insolvente al momento della cessazione e esigibilità del T.f.r.). Il diritto del lavoratore al pagamento dal Fondo ha natura previdenziale autonoma.
Codice Civile, art. 2112
Disciplina il trasferimento d'azienda e la responsabilità del cedente e del cessionario (regime di responsabilità solidale tra soggetti "privati" per medesima prestazione). Tuttavia tale solidarietà non si estende al Fondo di Garanzia, dato che il diritto del Fondo è autonomo e non costituisce un coobbligo solidale ai sensi dell'art. 2112.
Codice Civile, art. 2120
art. 2120, primo comma c.c.
Stabilisce che il T.f.r. matura annualmente ma diviene esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro; il momento della cessazione è quindi determinante per individuare il "datore di lavoro attuale" e la eventuale insolvenza utile all'intervento del Fondo.
Direttiva 80/987/CEE (987/80)
Fonte comunitaria che giustifica la tutela tramite il Fondo di Garanzia nazionale per i crediti da lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro; orienta l'interpretazione della L. 297/1982.
Direttiva 2001/23/CE
Direttiva 2001/23/CE, art. 3 e art. 5
Regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori nei trasferimenti d'azienda e prevede il trasferimento degli obblighi dal cedente al cessionario, con possibilità di responsabilità residuale del cedente. La Corte ha sottolineato che le tutele di questa direttiva e quelle della Direttiva 987/80 sono alternative: laddove prevalga la tutela in caso di trasferimento, non opera la copertura del Fondo per insolvenza se la normativa europea/locale prevede una protezione equivalente o diversa.
Codice Civile, art. 2697
Norma sul onere della prova; utilizzata per rimarcare che chi deduce la prosecuzione dell'attività o l'effetto traslativo in capo al retrocedente deve provare i fatti che giustificano l'applicazione dell'art. 2112.
Codice Civile, art. 1292
Definizione di obbligazione per medesima prestazione alla base della solidarietà tra debitori; la Corte richiama il concetto per spiegare la solidarietà fra cedente e cessionario ma sottolinea che questa non coinvolge il Fondo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Riferimento procedurale contenuto nella pronuncia (attestazione di presupposti amministrativi); la Corte ha dato atto della sussistenza dei relativi presupposti ai fini procedurali indicati.
Massime di principio
- Il Fondo di Garanzia interviene solo se al momento della cessazione del rapporto il datore di lavoro attuale è insolvente e il T.f.r. è esigibile: va quindi identificato con precisione quale soggetto era "datore di lavoro" al momento della cessazione.
- Il diritto all'erogazione dal Fondo è di natura previdenziale autonoma rispetto al diritto di credito verso il datore di lavoro e non si instaura come obbligazione solidale ex art. 2112 c.c.; pertanto non basta la mera esistenza di rapporti traslativi per escludere o limitare l'intervento del Fondo.
- In caso di affitto di ramo d'azienda e successiva retrocessione, per applicare l'art. 2112 e ritenere la prosecuzione del rapporto in capo al retrocedente occorre provare la effettiva prosecuzione dell'attività secondo la medesima organizzazione; l'onere della prova grava su chi invoca gli effetti del trasferimento/retrocessione.
- Le tutele previste per i trasferimenti d'azienda (direttiva 2001/23/CE) e quelle per l'insolvenza (direttiva 987/80/CEE e Fondo) sono ordini alternativi: la loro applicazione dipende dalla fattispecie e non vanno confuse.
- L'insolvenza del datore che legittima l'intervento del Fondo può essere desunta da una procedura concorsuale (es. fallimento) o da una esecuzione forzata infruttuosa che evidenzi insufficienza patrimoniale.
- Nei contrasti giurisdizionali su questi temi è frequente la compensazione delle spese quando la questione sia controversa e meritevole di chiarimento nomofilattico.
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