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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47702/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna all'autorità giudiziaria rumena ai fini dell'esecuzione di una pena definitiva di 2 anni e 3 mesi per reati di guida senza patente (uno in stato di ebbrezza). Il difensore ha lamentato che la Corte di appello ha escluso la residenza quinquennale in Italia e ha quindi rifiutato l'esecuzione della pena in Italia senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa (certificato INPS con contribuzioni dal 2011, CUD 2019, contratti di affitto 2021-2022 e 2023-2025), basandosi soltanto sulle dichiarazioni rese in udienza di convalida.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata abbia omesso di valutare la documentazione probatoria rilevante e non abbia rispettato i criteri di motivazione richiesti dall'art. 18-bis I. n. 69/2005. La sentenza della Corte di appello è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza della residenza o dimora effettiva e continuativa di almeno cinque anni in Italia e, di conseguenza, l'eventuale ostatività alla consegna a fini di esecuzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005

    quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno

    La norma consente alla corte di rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia se il soggetto è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; la valutazione della sussistenza di tale condizione è essenziale per decidere sulla consegna.

  • art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005

    la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione

    Imposta l'obbligo motivazionale della corte: la decisione deve indicare specificamente gli elementi valutati e i criteri adottati per accertare la residenza o dimora quinquennale; la mancata indicazione rende la sentenza nulla.

  • art. 22, comma 5, legge

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge

    Rinvio formale agli adempimenti procedurali previsti dalla norma richiamata; qui è un riferimento esecutivo alla gestione amministrativa del provvedimento di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • La Corte deve valutare concretamente e motivare la sussistenza della residenza o dimora legittima ed effettiva in Italia da almeno cinque anni prima di rifiutare la consegna per esecuzione della pena all'estero.
  • La decisione che riguarda il rifiuto di consegna è nulla se non indica specificamente gli elementi probatori considerati e i criteri di valutazione utilizzati (obbligo di motivazione ex comma 2-bis).
  • Non è sufficiente basarsi sulle sole dichiarazioni rese in udienza; la documentazione oggettiva prodotta dalla difesa (es. contribuzioni INPS, CUD, contratti di locazione, certificati di residenza, buste paga, dichiarazioni fiscali, bollette) deve essere esaminata e valutata.
  • Documenti quali certificati INPS di contribuzione, CUD/CU, contratti di affitto e altre prove di vita lavorativa e abitativa sono elementi rilevanti e spesso decisivi per dimostrare la continuità della residenza o dimora.
  • Se la prova della residenza quinquennale viene accertata, la corte ha la possibilità di disporre l'esecuzione della pena in Italia secondo il diritto interno, con conseguente rifiuto della consegna all'autorità estera.
  • In casi di valutazione incerta o di omissione nella motivazione, la cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio che colmi le carenze istruttorie e motivazionali; la difesa deve quindi produrre evidenze documentali complete e chiare e sollecitare la loro valutazione motivata.

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