Cassazione Civile, Ordinanza n. 28408/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d’appello è quindi stata travolta per difetto di contraddittorio in appello verso la terza chiamata in garanzia.
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Una persona residente in un condominio cadeva sulle scale esterne dell’edificio e conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni. Il condominio si costituiva contestando la propria responsabilità e, in via preliminare, chiamava in causa l’impresa costruttrice per esserne garantito e manlevato in caso di soccombenza; la terza chiamata rimaneva contumace. In primo grado la domanda risarcitoria veniva respinta. In appello la domanda veniva invece accolta, con condanna del condominio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e delle spese di entrambi i gradi. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata in garanzia, non citata in appello; con il secondo censurava il merito della decisione sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’impugnazione dell’attore vittorioso in appello contro il rigetto della domanda risarcitoria deve essere proposta anche nei confronti del garante chiamato in causa, perché tra rapporto principale e rapporto di garanzia opera un litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c., indipendentemente dal fatto che la terza chiamata abbia o meno contestato la domanda o che vi sia stata una specifica pronuncia sulla garanzia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Richiamato solo come norma sostanziale oggetto del secondo motivo, rimasto assorbito; la Cassazione non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione.
art. 331 c.p.c.
In caso di chiamata in garanzia del terzo, l’impugnazione della sentenza che abbia deciso sul rapporto principale deve essere proposta anche nei confronti del garante, poiché si realizza un litisconsorzio necessario processuale e la causa è inscindibile in appello.
art. 360 c.p.c.
La Corte interpreta il primo motivo come effettiva denuncia di violazione dell’art. 331 c.p.c., nonostante la formulazione eterogenea e poco chiara dei vizi dedotti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.
art. 106 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite a fondamento dell’efficacia estensiva della chiamata del garante e della disciplina del litisconsorzio processuale in appello.
art. 32 c.p.c.
Richiamato, insieme agli artt. 106 e 331 c.p.c., come norma la cui applicazione segue l’estensione soggettiva dell’accertamento determinata dalla chiamata del terzo.
art. 346 c.p.c.
Esclusa la possibilità che l’impugnazione possa essere limitata al solo garantito con mera riproposizione della domanda di estensione nei confronti del garante ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Massime di principio
- La chiamata in garanzia del terzo può determinare, in sede di impugnazione, un litisconsorzio necessario processuale tra le parti originarie e il garante, con conseguente inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
- Quando l’attore impugna la sentenza che ha rigettato la sua domanda risarcitoria, deve evocare in appello non solo il preteso responsabile ma anche il soggetto chiamato quale garante, a prescindere dal fatto che il garante sia rimasto contumace o non abbia contestato la domanda principale.
- Ai fini dell’integrazione del contraddittorio in appello, non rileva che la garanzia sia qualificata come propria o impropria, né che vi sia stata o meno una specifica pronuncia sulla domanda di garanzia: ciò che conta è l’estensione soggettiva dell’accertamento determinata dalla chiamata del terzo.
- La mancata citazione in appello del garante chiamato in primo grado comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio e le conseguenti determinazioni.
- Le censure di merito restano assorbite quando il ricorso viene accolto per una ragione processuale preliminare che impedisce l’esame della decisione sostanziale.
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