Sentenza del 03/02/2022 n. 3306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento con cui l'Agenzia recuperava IVA relativa a cessioni 'non imponibili' per esportazioni effettuate verso presunti esportatori abituali con dichiarazioni d'intento ideologicamente false; contestazione di operazioni riconducibili a meccanismi di missing trader e frode IVA e doganale. In Cassazione l'Agenzia deduce la errata ripartizione dell'onere della prova da parte della CTR che ha ritenuto fosse esclusivo onere dell'Amministrazione dimostrare la conoscenza della frode da parte del cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese. La Corte ha affermato che, in presenza di un compendio indiziario probante circa l'esistenza di frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di non essere stato a conoscenza della frode e di avere adottato tutte le misure ragionevoli e diligenti per evitare il coinvolgimento nelle operazioni.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)
art. 8, comma 1, lett. c)
Il regime di non imponibilità per cessioni all'esportazione verso esportatori abituali non opera quando la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa; in tal caso il cedente deve dimostrare l'assenza di coinvolgimento nella frode o l'aver adottato tutte le misure ragionevoli per non esserne coinvolto.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 21 comma 7
artt. 17, 19, art. 21, comma 7
Richiamati in combinato disposto come parte della disciplina IVA applicabile (fatturazione, detrazione e regole di applicazione); richiamano il quadro normativo entro il quale va valutata la regolarità delle operazioni e l'eventuale indebita detrazione/identificazione di operazioni non imponibili.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: ove l'Amministrazione produca un compendio indiziario che rende probabile la frode, l'onere di provare la propria estraneità o la diligente condotta può spostarsi sul contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma di legittimità invocata per vizio di motivazione e erronea applicazione del diritto da parte della CTR, giustificando l'impugnazione in Cassazione.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
Richiamato nel procedimento per motivi processuali (istanza depositata dalla contribuente), parte della cronologia processuale ma non inciso sul merito della causa.
Massime di principio
- La semplice formalità della ricezione e conservazione della dichiarazione d'intenti non esclude la responsabilità del cedente se quella dichiarazione è ideologicamente falsa.
- Se l'Amministrazione fiscale presenta un compendio indiziario rilevante (es. fatture verso missing trader, aumenti anomali dei crediti IVA, discrepanze commerciali, assenza di bilanci, pagamenti in contanti), l'onere probatorio può spostarsi sul contribuente, che deve dimostrare di non essere stato a conoscenza della frode e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per non esserne coinvolto.
- L'onere di diligenza del cedente implica l'adozione di tutte le cautele ragionevoli conoscibili e verificabili (es. controlli sulla regolarità dei clienti, coerenza dell'oggetto sociale, verifica depositi bilancio CCIAA, congruità logistica e pagamenti) e non si esaurisce con adempimenti meramente formali.
- Gli elementi indiziari devono essere valutati dal giudice d'appello; in caso di valutazione errata della ripartizione dell'onere della prova, la decisione può essere cassata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare elementi provanti le verifiche preventive effettuate sui clienti e le misure adottate (corrispondenza commerciale, documenti di trasporto, prove di pagamenti regolari, controlli su bilanci e iscrizioni CCIAA) per poter rispondere efficacemente agli elementi indiziari proposti dall'Amministrazione.
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