Sentenza n. 3020/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento comunicato in data 5.6.2025 dal Ministero della Giustizia, relativo all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 magistrati ordinari indetto con DM 8.4.2024, e ciò nella parte in cui la ricorrente non risulta indicata; dell’avviso di convocazione alle prove orali del 10.6.2025; del verbale n. 61 del 12.11.2024, relativo al giudizio di non idoneità dell’elaborato di diritto penale, svolto dalla ricorrente; del verbale n. 9 del 26.9.2024, con cui la commissione ha fissato i criteri di correzione degli elaborati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle prove orali del concorso per magistrati ordinari, conseguente al giudizio di non idoneità dell'elaborato di diritto penale, nonché verbale recante i criteri di correzione e avviso di convocazione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere conseguito il punteggio di 12/20 negli elaborati di diritto civile e diritto amministrativo, è stata giudicata non idonea nella prova di diritto penale ed esclusa dalle prove orali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando, dell'art. 1 del d.lgs. n. 160/2006 e dei criteri valutativi fissati dalla commissione, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo, anche sulla base di un parere pro veritate, che l'elaborato fosse corretto e adeguatamente sviluppato quanto alla progressione criminosa, al reato progressivo, alla lottizzazione abusiva e alla posizione del subacquirente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 160/2006, nonché disparità di trattamento ed eccesso di potere, contestando la composizione della sottocommissione che aveva corretto l'elaborato: secondo la ricorrente, due dei tre componenti presenti non avrebbero avuto specifiche competenze penalistiche e ciò avrebbe violato l'esigenza di omogeneità e parità di trattamento rispetto agli altri collegi. Il Ministero ha sostenuto l'irrilevanza del parere di parte, l'abilitazione di ciascun commissario a svolgere tutte le attività valutative e, comunque, il riesame dell'elaborato da parte dell'intera sottocommissione secondo criteri omogenei.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di sviamento logico, errore di fatto, manifesta contraddittorietà o macroscopica illogicità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il parere pro veritate prodotto dalla ricorrente è stato ritenuto sostanzialmente irrilevante, perché non può sovrapporsi al giudizio dell'organo valutatore, salvo il caso di errore macroscopico non riscontrato. Nel merito, il giudizio di insufficienza è stato ritenuto attendibile e non illogico: l'elaborato si limitava a richiamare alcune fattispecie criminose senza delineare le nozioni richieste di progressione criminosa e reato progressivo; non distingueva adeguatamente la lottizzazione materiale da quella negoziale; e trattava in modo deficitario la posizione del subacquirente, omettendo la distinzione tra terzo estraneo in buona fede e soggetto consapevole dell'abusività dell'intervento. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che l'art. 5 del d.lgs. n. 160/2006 imponesse una specifica competenza disciplinare dei singoli commissari o la presenza maggioritaria di commissari penalisti durante la correzione. Il richiamo dell'art. 5, comma 7, alle disposizioni del r.d. n. 1860/1925 depone per l'equipollenza delle competenze dei commissari. Inoltre, il verbale dimostrava che, dalle ore 17,30, il commissario sostitutivo era il presidente della commissione, magistrato penale, sicché non risultava vera l'affermazione relativa all'assenza di competenze penalistiche. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento è stato invocato dalla ricorrente in relazione alla composizione della sottocommissione, ma il TAR non ha ravvisato una violazione.
art. 5 d.lgs. 160/2006
La disposizione disciplina la commissione e le sottocommissioni del concorso per magistrati ordinari; il TAR ha escluso che imponga una specifica ripartizione delle competenze disciplinari tra i commissari o la presenza maggioritaria di penalisti nella correzione di ciascun elaborato.
art. 5, comma 7, d.lgs. 160/2006
ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
Il rinvio alle disposizioni del r.d. n. 1860/1925, e in particolare all'art. 16, è stato valorizzato per affermare l'equipollenza delle competenze dei commissari.
art. 16 r.d. 1860/1925
nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato.
La disposizione, richiamata dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 160/2006, conferma secondo il TAR la competenza valutativa di ciascun commissario senza una distinzione normativa per materia.
art. 1 d.lgs. 160/2006
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla valutazione dell'elaborato, ma il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni giudicatrici sulle prove di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di sviamento logico, errore di fatto, manifesta contraddittorietà o macroscopica illogicità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Un parere pro veritate o una relazione tecnica di parte non può, di per sé, confutare il giudizio della commissione esaminatrice né fondare la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, salvo che evidenzi un macroscopico errore logico o fattuale del giudizio contestato.
- Il giudizio numerico negativo su una prova concorsuale non è irrazionale o insufficiente per il solo fatto che il candidato o un esperto di parte reputi l'elaborato adeguato; occorre una concreta ed eclatante discrasia tra la valutazione attribuita e il contenuto della prova.
- In assenza di una specifica previsione normativa, la disciplina della commissione di un concorso non impone che la sottocommissione incaricata della correzione sia composta, in maggioranza, da commissari dotati di una competenza specialistica nella materia della singola prova, quando la normativa attribuisce ai commissari una competenza valutativa generale.
- Il giudizio di non idoneità è legittimo quando l'elaborato non sviluppa in forma esplicativa gli istituti richiesti dalla traccia e omette distinzioni essenziali per l'inquadramento giuridico delle questioni sottoposte.
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