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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, concesse per l'acquisto di un terreno edificabile. Sostenevano, da un lato, la nullità dell'avviso di liquidazione per carenza di motivazione e per mancata allegazione della nota del Comune di Faenza posta a fondamento dell'atto; dall'altro, denunciavano la violazione della disciplina agevolativa, ritenendo illegittimo negare il beneficio per la rivendita del terreno entro il quinquennio senza edificazione. In Cassazione hanno inoltre impugnato con un unico ricorso collettivo quattro diverse sentenze d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la proposizione, con un unico atto, da parte di soggetti diversi, dell'impugnazione di sentenze diverse emesse in distinti giudizi d'appello, anche se connessi e aventi questioni identiche. Inoltre, i motivi erano comunque inammissibili perché non contestavano entrambe le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento delle decisioni: l'assenza dei terreni da piani urbanistici particolareggiati e la rivendita entro il quinquennio senza edificazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 7.000 euro per compensi professionali, oltre accessori e rimborso spese, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    La norma prevedeva agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree edificabili destinate all'utilizzazione edificatoria secondo i presupposti previsti dalla legge. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto non sussistenti tali presupposti, anche perché le aree non erano comprese in piani urbanistici particolareggiati e non erano state edificate prima della rivendita.

  • Art. 1306 c.c.

    Disciplina gli effetti della sentenza favorevole resa nei confronti di uno degli obbligati solidali. Il giudicato favorevole può essere fatto valere dagli altri condebitori, a determinate condizioni, purché non vi sia già un giudicato nel loro rapporto e la decisione non dipenda da ragioni personali del singolo obbligato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. I ricorrenti ne denunciavano la violazione per omessa decisione sulla dedotta nullità dell'avviso, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza o del procedimento. Le doglianze proposte non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 1, comma 1-quater, e 13

    Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione originaria.

Massime di principio

  • Quando più soggetti hanno impugnato separatamente sentenze diverse, non possono normalmente proporre in Cassazione un unico ricorso collettivo contro tutte le decisioni, anche se le cause sono connesse e le questioni sono identiche. La forma dell'impugnazione deve rispettare la distinzione dei procedimenti.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza: se anche una sola motivazione non contestata è sufficiente a sostenere il dispositivo, l'impugnazione non può condurre alla cassazione della decisione.
  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, ciascun obbligato ha un distinto rapporto processuale con l'Amministrazione. L'eventuale decisione favorevole ottenuta da un coobbligato può essere utilizzata dagli altri solo alle condizioni previste dall'art. 1306 c.c. e dalla giurisprudenza.
  • Per conservare un'agevolazione fiscale collegata alla destinazione edificatoria di un terreno occorre verificare puntualmente tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, inclusa la concreta destinazione urbanistica e, ove previsto, l'effettiva edificazione entro il termine stabilito.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso può rilevare ai fini della motivazione dell'atto, ma la relativa censura deve essere espressamente esaminata nei gradi di merito e correttamente riproposta in Cassazione, rispettando i requisiti di specificità e ammissibilità.

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