Cassazione Civile, Ordinanza n. 13108/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa di euro 30.000 irrogata dalla CONSOB a un ex consigliere di amministrazione di una banca per inosservanza degli obblighi informativi previsti dall'art. 94, commi 2 e 7, TUF, in relazione a carenze informative del prospetto per l'offerta di azioni pubblicato nel giugno 2013. L'opponente aveva chiesto l'annullamento della sanzione, o in subordine la riduzione, e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo tardivo l'avvio del procedimento sanzionatorio, perché la CONSOB avrebbe dovuto attivarsi già nel 2013 o al più nel 2014 sulla base delle informazioni provenienti da Banca d'Italia e dalla banca. La CONSOB ricorre per cassazione deducendo, in sintesi: nullità della sentenza per motivazione apparente e per richiamo a precedenti; omesso esame di fatti decisivi; errori percettivi e violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione delle norme sul termine di 180 giorni per la contestazione e sul momento di "accertamento" dell'illecito; contraddittorietà della motivazione circa la pretesa disponibilità anticipata degli elementi conoscitivi; errata valorizzazione di attività ispettive e istruttorie svolte tra 2015 e 2016.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo, e dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Cassa quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che il giudice di merito ha anticipato indebitamente il momento dell'accertamento dell'illecito, sostituendosi alla CONSOB nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi, senza considerare che l'acquisizione completa dei documenti rilevanti è avvenuta solo nel maggio 2016 e che il termine di 180 giorni decorre da quel momento.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione non è nulla se, pur sintetica, è comunque esistente, comprensibile e non affetta da motivazione apparente o da contrasti irriducibili.
art. 115 c.p.c.
Le censure prospettate come errori di percezione e di valutazione del materiale istruttorio restano assorbite dall'accoglimento dei motivi sulla tempestività dell'accertamento; il giudice non può fondare la decisione su una ricostruzione che non tenga conto dei fatti decisivi allegati e documentati.
art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998
Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell'accertamento dell'illecito; l'accertamento non coincide con la mera possibilità di iniziare indagini né con una valutazione ex post del giudice sulla tempestività dell'attività investigativa, ma con il momento in cui l'autorità ha acquisito tutti gli elementi informativi necessari per valutare la sussistenza dell'illecito e procedere alla contestazione.
art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981
Richiamato in relazione alla disciplina generale della contestazione degli illeciti amministrativi e alla scansione temporale del procedimento sanzionatorio.
art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. 58/1998
Norma sostanziale violata dalla condotta contestata, consistente in carenze informative nel prospetto di offerta al pubblico di azioni.
art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998
Richiamato nel quadro della disciplina sanzionatoria del TUF per gli illeciti in materia di offerte al pubblico e informativa societaria.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, il dies a quo del termine per la contestazione coincide con il momento in cui l'autorità abbia acquisito in modo completo gli elementi informativi e probatori necessari per formulare l'addebito, non con la sola percezione di indizi o con la mera avviabilità di un'indagine.
- Il giudice dell'opposizione non può sostituirsi all'autorità di vigilanza nella valutazione dell'opportunità, dell'estensione e del momento degli atti di indagine, né può giudicare ex post tardivo l'inizio delle verifiche sulla base di una ricostruzione prognostica della sufficienza degli elementi conoscitivi.
- Ai fini della tempestività della contestazione, assume rilievo decisivo l'effettiva acquisizione della documentazione presupposto dell'addebito; se tale acquisizione completa avviene solo in un momento successivo, da quel momento decorre il termine perentorio per la notifica.
- La motivazione della sentenza è solo censurabile per nullità quando sia del tutto mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta un difetto di sufficienza o una motivazione sintetica, purché chiara e coerente.
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