Cassazione Penale, Sentenza n. 6398/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, deducendo l'insussistenza del dolo specifico richiesto per l'omessa tenuta delle scritture contabili e sostenendo che l'assenza di contabilitã nel 2009-2010 era dovuta a negligenza e che il suo incarico di amministratore era intervenuto quando la società era inattiva; (2) vizio di travisamento della prova per omissione, lamentando che la Corte territoriale aveva valorizzato la testimonianza di Belletto anziché quella del commercialista Statzu, che avrebbe confermato l'impossibilità di accesso al capannone contenente le scritture fino al 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene infondata la censura: richiama la distinzione tra omessa tenuta delle scritture (che può integrare bancarotta documentale con dolo specifico) e fraudolenta tenuta (reato a dolo generico), e conferma che il dolo specifico puã essere desunto da indici concreti. La sentenza di merito aveva rilevato elementi tali da dimostrare la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, tra cui l'attività della societã nel 2009 senza documentazione, la non veridicitã delle giustificazioni del ricorrente, la contraddizione di Belletto sulla pretesa impossibilitã di accesso ai locali, l'assenza di prove di richieste documentali anteriori al 4/3/2010, la presenza nei locali di documenti solo fino al 2008 (non rilevanti rispetto all'imputazione per 2009-2010) e la dichiarazione del Serra al curatore sull'esistenza di grande quantitativo di merce poi inaccessibile per l'irreperibilitã dello stesso. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara inammissibile perché si tratta di una valutazione di merito delle prove non riconducibile a un travisamento per omissione configurante sindacato di legittimitã; inoltre le dichiarazioni del dott. Statzu non erano decisive poichã riguardavano documentazione fino al 2008. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (I.fall.)
Distinzione tra omessa tenuta delle scritture contabili, che puã integrare bancarotta documentale richiedendo dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, e fraudolenta tenuta di scritture, reato a dolo generico; il dolo specifico puo' essere desunto dalle circostanze e dagli indici che mostrano la finalitã di occultare le vicende gestionali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale richiamata per la esposizione dei motivi di impugnazione nell'atto di ricorso in cassazione
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili puã integrare bancarotta fraudolenta se dal comportamento e dalle circostanze concrete emerge la volontã di impedire la ricostruzione della gestione e di arrecare pregiudizio ai creditori; non è necessaria una prova del dolo specifico solo mediante dichiarazione esplicita, puã essere desunta da indici
- La mera negligenza o l'inadeguatezza organizzativa non escludono automaticamente la responsabilitã se sussistono altri elementi indicativi di occultamento o di sottrazione di beni
- Contrasti tra testimonianze in ordine a fatti di fatto costituiscono valutazione tipicamente di merito: la Corte di cassazione interviene solo se vi è un travisamento manifeste della prova o omissione di una prova decisiva e incontrovertibile
- Per risultare decisiva nella difesa, una dichiarazione che attesti l'impossibilitã di accesso a documenti deve riguardare proprio la documentazione contestata (anni e contenuto); dichiarazioni riferite a documenti di anni precedenti possono essere irrilevanti rispetto all'imputazione per anni successivi
- Comportamenti del debitore quali rendersi irreperibile o dichiarare l'esistenza di beni poi non resi disponibili alla curatela sono indici forti della finalitã di sottrarre risorse ai creditori
- Per impugnare con successo in Cassazione un giudizio di merito relativo alla valutazione probatoria è necessario dimostrare l'esistenza di un errore nella trasposizione fattuale (travisamento) in termini incontrovertibili, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove
- In sede preventiva o difensiva è utile documentare tempestivamente le richieste di accesso ai documenti e le eventuali risposte negative, poiché l'assenza di tali prove indebolisce la tesi difensiva sull'impossibilità di reperimento
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