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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6285/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Terza Sezione penale del 28/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di Termini Imerese (2/11/2023) che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere ritenute abusive e non sanabili. Il motivo unico dedotto sosteneva che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il permesso di costruire in sanatoria fosse subordinato alla sussistenza, alla data del 31/12/1993, di tutte le condizioni previste, mentre nel caso di specie il parere condizionato della Soprintendenza imponeva soltanto lavori di carattere estetico/paesaggistico (rifiniture) e non strutturali, e quindi la costruzione sarebbe stata ultimata alla data utile per il condono; si contestava inoltre l'erronea applicazione, a detta della difesa, della disciplina di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001 anziché dell'art. 39 L. n. 724/1994.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto percettivo ma una valutazione di merito ampiamente motivata: la Terza Sezione aveva correttamente interpretato che non è consentito ammettere lavori postumi, di qualsiasi natura, finalizzati a modificare lo stato dei luoghi dopo il termine del 31/12/1993 per rendere sanabile ciò che a quella data non lo era, poiché ciò costituirebbe un indebito aggiramento della disciplina del condono. La Corte ha inoltre affermato che l'autorità che rilascia l'autorizzazione paesaggistica non può imporre modifiche che retroattivamente rendano sanabile l'opera. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per presunto errore di fatto della Corte di Cassazione; la Corte ricorda che il rimedio è ammesso solo per errori percettivi evidenti e non per valutazioni di merito.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato in relazione al principio della "doppia conformità" (conformità urbanistica e paesaggistica) e alla necessità che i requisiti per la sanatoria sussistano alla data ultima per il condono; la Corte ha usato questo principio per affermare che non sono ammissibili interventi successivi volti a rendere sanabile ciò che alla data non lo era.

  • art. 39 L. n. 724/1994

    Norma collegata alla procedura di condono oggetto del procedimento esecutivo; la controversia riguardava anche l'interpretazione di quale disciplina si dovesse applicare, ma la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la natura estetica delle opere successive rispetto al principio generale che vieta modifiche postume volte a eludere il termine di condonabilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento utilizzato per la determinazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende, come parametro di equità nella quantificazione della somma da versare.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori di fatto percepibili (svista o equivoco) che, se eliminati, avrebbero cambiato la decisione; non copre errori di valutazione o di diritto.
  • Per il condono edilizio è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa concorrano già alla data ultima fissata dalla legge (es. 31/12/1993): interventi successivi volti a modificare lo stato dei luoghi per rendere sanabile ciò che non lo era a quella data sono inammissibili.
  • Un parere paesaggistico condizionato che impone lavori non può essere usato, dopo la scadenza del termine, per trasformare un'opera non sanabile in sanabile: l'autorità non può imporre modifiche che retroattivamente alterino la valutazione di ammissibilità al condono.
  • Nelle controversie esecutive sulla revoca di ordini di demolizione, il giudizio del giudice dell'esecuzione è sindacabile dalla Corte di legittimità nei limiti del diritto; le valutazioni tecnico-giuridiche fondate e motivate non costituiscono errore di fatto.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare che lo stato dei luoghi, compresi eventuali lavori e caratteristiche richieste da autorità competenti, era effettivamente già realizzato e completato entro il termine di riferimento per poter ottenere il riconoscimento della sanatoria.

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