Cassazione Penale, Ordinanza n. 17401/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile in appello della contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011, condannato alla pena di un mese di arresto. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la difesa lamentava la carenza di motivazione sia sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sia, in subordine, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La doglianza, però, si risolveva secondo la Corte in una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, che aveva richiamato i precedenti penali dell'imputato e una biografia penale segnata da reati sintomatici di indole violenta, nonché la contestualizzazione del fatto come espressione di sistematica inosservanza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, immune da fratture logiche e conforme alle risultanze processuali, avendo il giudice di merito valorizzato i precedenti penali e la personalità dell'imputato per escludere sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio di motivazione dedotto con il ricorso per cassazione
art. 131-bis c.p.
la Corte ritiene legittima l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base dei precedenti e della personalità dell'imputato
art. 62-bis c.p.
la Corte ritiene legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della biografia penale e della sistematica inosservanza delle prescrizioni
art. 616 c.p.p.
conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati e motivati dal giudice di merito è inammissibile quando la motivazione impugnata sia logica, congrua e priva di fratture argomentative.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato e la complessiva personalità desumibile dalla sua biografia criminale, specialmente se il fatto si inserisce in un quadro di sistematica inosservanza delle prescrizioni.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivata richiamando elementi negativi sulla personalità dell'imputato, inclusi precedenti per reati sintomatici di indole violenta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla disciplina applicabile.
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