Cassazione Penale, Sentenza n. 42890/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha dichiarato responsabile di tentate lesioni personali aggravate per futili motivi (riqualificazione dall'originaria imputazione di tentato omicidio) e contestualmente non ha riconosciuto l'attenuante della provocazione. Nei motivi di ricorso si deduce: (1) illegittima applicazione dell'aggravante dei futili motivi, atteso che l'imputato avrebbe agito per legittima reazione al danneggiamento della propria auto (torto subito) e non per impulso ingiustificato; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, ritenuta erroneamente inammissibile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto le censure reiterative di quelle già svolte in appello e non specifiche, osservando che la Corte d'appello ha motivatamente accertato uno sviluppo progressivo e sproporzionato della condotta di Gentilini (dalle discussioni all'imbrattamento del sedile, alla colluttazione e al danneggiamento del finestrino, fino all'azione di inseguimento che avrebbe potuto arrecare gravissimi danni anche a terzi), giustificando la qualificazione per futili motivi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifesto che l'aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, per cui il mancato riconoscimento di quest'ultima è inevitabile all'esito del primo accertamento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Disciplina la possibilità di requisitoria scritta e la disciplina processuale derogata durante il periodo emergenziale; applicata qui per l'assenza di discussione orale e per l'uso della requisitoria scritta in Cassazione.
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata; contestualizza l'ambito procedurale (assenza di discussione orale).
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso per Cassazione; richiamato per delimitare i motivi effettivamente esaminabili.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto; Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, Cavorso e altri richiamati)
Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020 (Musto); Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007 (Cavorso)
Principio consolidato secondo cui l'aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione: non possono coesistere stati d'animo contrastanti che escludano vicendevolmente l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.
Riferimenti giurisprudenziali sul ruolo della motivazione in Cassazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour e altri richiamati)
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour); Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 (Arnone); Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 (Giagnorio)
Richiamati per affermare che le censure in Cassazione devono essere specifiche e non meri reiterati dell'impugnazione già disattesa in grado di merito; la mancanza di critica argomentata rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a reiterare argomentazioni già sviluppate e rigettate in appello: il ricorso deve contestare specificamente la motivazione del giudice di merito.
- L'aggravante dei futili motivi e l'attenuante della provocazione sono considerate incompatibili dalla giurisprudenza: se è accertata la sussistenza dei futili motivi, non può sussistere contemporaneamente la provocazione come attenuante.
- La rilevanza e la sproporzione della reazione rispetto allo stimolo scatenante (anche se quest'ultimo è un danno subito) possono giustificare l'applicazione della circostanza aggravante se la condotta risulta eccessiva e pericolosa anche per terzi estranei.
- La Corte di merito deve motivare l'apprezzamento dei fatti con richiamo alle evidenze probatorie e alla logica; il ricorrente in Cassazione deve dimostrare ragioni precise di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione per ottenere accoglimento.
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il pagamento di ammende alla Cassa delle ammende se non emergono giustificati profili esimenti.
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