Cassazione Penale, Sentenza n. 09214/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo riformata solo in riferimento alla sospensione condizionale della pena; deduce: (1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che la condotta si sarebbe protratta fino all'aprile 2014; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, lamentando l'assenza di indicazione dei criteri che giustifichino la pena fissata (1 anno) nonostante il bilanciamento delle circostanze avesse portato all'equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la pena risultasse doppia rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Sul primo motivo (prescrizione) lo ha dichiarato infondato: la sentenza impugnata ha computato il termine di prescrizione facendo riferimento alla consumazione individuata per il coimputato al 1/1/2011, ha calcolato correttamente i periodi di sospensione e ha dimostrato che, anche assumendo la diversa data prospettata dal ricorrente (24/04/2014), il termine di prescrizione sarebbe maturato il 24/10/2026 e, aggiungendo 359 giorni di sospensione, la decorrenza si porrebbe al 18/10/2027; quindi non è intervenuta l'estinzione. Sul secondo motivo (motivazione del trattamento sanzionatorio) la Cassazione lo ha ritenuto fondato: la Corte d'appello si è limitata ad affermare la congruità della pena senza spiegare il significativo scostamento rispetto al minimo edittale; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la vicenda è rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
La norma delimita l'ambito dei motivi esaminabili in cassazione nei limiti previsti; qui è richiamata per precisare i limiti formali del ricorso sottoscritto dal difensore
Massime di principio
- La contestazione della prescrizione richiede la puntuale indicazione del tempus commissi delicti e il computo analitico dei termini e delle sospensioni: il giudice può fare rinvio a calcoli svolti rispetto a posizioni analoghe (es. coimputato) purché dal complesso delle argomentazioni emerga chiaramente il ragionamento
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente la quantificazione della pena, in particolare quando applica una pena significativamente superiore al minimo edittale dopo aver dichiarato l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, la motivazione omessa costituisce motivo di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e ordina il rinvio per nuovo esame
- La mancata esplicita declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere superata se dal testo della sentenza emergono calcoli e considerazioni che dimostrano che la prescrizione non è maturata; tuttavia è strategico per la difesa chiedere espressamente la declaratoria e richiedere al giudice di motivare puntualmente
- In appello e in cassazione è essenziale contestare in modo circostanziato sia la data di consumazione sia i periodi di sospensione/interruzione della prescrizione; omissioni su questi punti rendono più debole il motivo
- Per ottenere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non è necessario che sia infondato l'intero giudizio di colpevolezza: è sufficiente la carenza motivazionale relativa alla pena adottata
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