Tribunale, Sentenza T-1169/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 13 November 2024. — Interapothek, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark miababy – Earlier EU figurative mark ia BABY interapothek – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1169/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Interapothek contro la decisione di EUIPO che aveva rigettato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo "miababy". La Corte conferma che, pur in presenza di beni e servizi identici o simili, i segni non sono confondibili per il pubblico pertinente, tenuto conto del debole carattere distintivo del marchio anteriore, della limitata somiglianza visiva e dell’elevato grado di attenzione del pubblico. Conseguentemente, viene esclusa la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Opposizione al marchio UE figurativo "miababy": la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore "ia BABY interapothek" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio UE figurativo richiesto "miababy" e i marchi anteriori invocati in opposizione, in particolare per: valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; individuazione degli elementi distintivi e dominanti; rilevanza del carattere distintivo, debole, del marchio anteriore; peso del grado di attenzione elevato del pubblico pertinente nell’apprezzamento globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
In materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE, anche a fronte di beni e servizi identici, non sussiste rischio di confusione quando i segni presentano differenze visive rilevanti, il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco debole e il pubblico pertinente è composto da consumatori e professionisti con un elevato grado di attenzione; in tal caso, la sola somiglianza fonetica media e la debole somiglianza concettuale non sono sufficienti a compensare le differenze complessive tra i segni.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE figurativo "miababy" e assenza di rischio di confusione
Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 13 novembre 2024, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra marchi UE figurativi. La controversia riguarda la registrazione del segno richiesto "miababy" e la sua possibile confondibilità con un marchio anteriore caratterizzato dagli elementi "ia", "baby" e "interapothek".
Fatti e iter amministrativo
Il richiedente Q4 Media SRL aveva domandato la registrazione del marchio UE figurativo per beni e servizi delle classi 5, 35 e 44. Interapothek, SA aveva proposto opposizione fondandosi su tre marchi UE anteriori, tutti figurativi, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo che:
- i beni e servizi fossero identici o simili;
- il pubblico pertinente avesse un grado di attenzione elevato;
- il marchio anteriore n. 14583488 avesse carattere distintivo intrinseco debole, per la presenza dell’elemento descrittivo "baby";
- i segni fossero simili solo in misura limitata sul piano visivo e concettuale, e in misura media sul piano fonetico.
Questione giuridica esaminata
Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il rischio di confusione, sottovalutando:
- la somiglianza visiva tra i segni;
- il carattere distintivo del marchio anteriore;
- il peso della somiglianza fonetica;
- il rilievo del grado di attenzione del pubblico.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001:
- il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi;
- è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione europea;
- il consumatore percepisce normalmente il marchio nel suo insieme e non nei dettagli.
Valutazione dei segni
Il Tribunale conferma anzitutto l’impostazione della commissione di ricorso sul marchio anteriore più simile, ossia il n. 14583488.
Quanto alla scomposizione dei segni, osserva che:
- nel marchio richiesto "miababy", gli elementi "mia" e "baby" hanno entrambi un ruolo rilevante, senza che uno domini l’altro;
- nel marchio anteriore, "ia" è l’elemento dominante per la sua posizione e dimensione, mentre "baby" è descrittivo e "interapothek" ha carattere distintivo, salvo una attenuazione per il pubblico germanofono, che può cogliere un’allusione ad "apotheke".
Sul piano della comparazione:
- la somiglianza fonetica è media e non contestata nel merito;
- la somiglianza visiva è solo bassa, perché i segni differiscono nella struttura grafica, nel numero e nella disposizione degli elementi, nella colorazione e nella presenza della lettera iniziale "m" nel marchio richiesto;
- la somiglianza concettuale è debole, essendo legata soprattutto al comune elemento "baby"; per una parte del pubblico, inoltre, "mia" può avere un significato autonomo, rendendo i segni ancora meno vicini o addirittura differenti concettualmente.
Apprezzamento globale e rischio di confusione
Il Tribunale ribadisce che l’interdipendenza tra i fattori non opera meccanicamente: anche a fronte di beni identici, il rischio di confusione può essere escluso quando i segni siano solo debolmente simili e il marchio anteriore abbia carattere distintivo debole.
Nel caso di specie, la Corte valorizza due elementi decisivi:
- il carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore, dovuto all’elemento descrittivo "baby";
- l’elevato grado di attenzione del pubblico pertinente, composto da consumatori e professionisti del settore medico e sanitario.
In tale contesto, le differenze tra i segni sono considerate sufficienti a escludere che il pubblico ritenga che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Esito del ricorso e spese
Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto da Interapothek e, conseguentemente, il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’interveniente non aveva chiesto la condanna alle spese e EUIPO l’aveva chiesta solo in caso di udienza orale, non tenutasi.
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