Cassazione Civile, Ordinanza n. 04412/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un avviso di addebito ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. L’INPS, rimasto contumace nel giudizio di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 330 c.p.c., perché l’atto di appello gli era stato notificato via PEC non al difensore domiciliatario costituito nel primo grado, ma alla parte personalmente. L’INPS sosteneva dunque che la notificazione dell’impugnazione fosse invalida e che la Corte d’appello non ne avesse rilevato la nullità. La controparte replicava che la PEC del difensore coincidesse con quella dell’ente, ma senza fornire prova di tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la notificazione dell’atto di appello era stata eseguita alla parte personalmente anziché presso il procuratore domiciliatario, in difformità dal precetto dell’art. 330, comma 1, c.p.c. Ne ha tratto la nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione non necessaria, qualificando il rinvio come restitutorio.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
L’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore domiciliatario della parte costituita; la notificazione eseguita alla parte personalmente, in luogo del difensore domiciliatario, è difforme dal precetto e determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione delle regole sulla notificazione dell’atto di appello integra nullità della sentenza impugnata deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Quando la parte è costituita in appello con difensore domiciliatario, l’atto di impugnazione deve essere notificato al procuratore e non alla parte personalmente, salvo che risulti validamente individuato lo stesso indirizzo quale domicilio del difensore.
- La notificazione dell’atto di appello effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c. comporta la nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, rilevabile in cassazione.
- L’eccezione della controparte sulla coincidenza dell’indirizzo PEC tra ente e difensore deve essere provata; in mancanza di prova, resta ferma la nullità della notificazione eseguita alla parte invece che al procuratore.
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