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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00385/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, nei cui confronti il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. In particolare, ha lamentato violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità/proscioglimento e che la decisione si fosse limitata a prendere atto della richiesta di concordato sui motivi di appello, senza spiegare perché non ricorressero ragioni per una declaratoria liberatoria. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era indirizzato contro una sentenza di applicazione della pena e che, per tale tipo di decisione, il ricorso è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta, concernendo il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p., esulava da tali casi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non deducibile la doglianza formulata perché la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso ai soli profili di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. È stato inoltre precisato che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiama il dovere del giudice di rilevare immediatamente le cause di non punibilità/proscioglimento, ma la sua violazione non è deducibile con ricorso contro patteggiamento se non nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità', con procedura semplificata e non partecipata, per i ricorsi inammissibili nei casi previsti.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per il coordinamento con la regola della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato nel quadro della trattazione camerale partecipata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    È menzionato nel ricorso, ma la Corte evidenzia che il provvedimento impugnato non è quello della corte territoriale in sede di concordato sui motivi di appello.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre, come vizio autonomo, l'omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. se la doglianza non rientra nei limiti legali.
  • Il controllo sulla sentenza di patteggiamento è eccezionalmente delimitato: la cassazione non può essere investita di censure estranee a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto o legalità della pena/misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile per difetto dei motivi consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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