Sentenza del 20/06/2018 n. 16208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava gli avvisi relativi al recupero di imposta, interessi e indennità di mora per un presunto consumo fraudolento di GPL. Deduceva, in particolare, l’assenza di adeguata motivazione dell’atto, la mancata notificazione del processo verbale di constatazione o di altri atti istruttori, l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’illegittimo fondamento della pretesa su elementi provenienti da un procedimento penale conclusosi per prescrizione. Contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto provato il suo coinvolgimento nell’illecito senza indicare le specifiche condotte e gli elementi concreti a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valido l’assolvimento dell’obbligo di motivazione anche per relationem, poiché la documentazione richiamata era conosciuta dal contribuente ed egli era stato posto in condizione di contestare la pretesa. Ha inoltre escluso l’esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo e il terzo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione: la CTR si era limitata a richiamare genericamente l’indagine della Guardia di Finanza e la qualità di autista del contribuente, senza indicare le condotte specifiche né gli elementi dai quali desumere il suo concorso nell’illecito e la destinazione fraudolenta del GPL. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, artt. 14, comma 1, e 15, comma 3
Costituiscono il fondamento normativo della pretesa dell’Amministrazione per il recupero dell’accisa in relazione al consumo fraudolento di prodotti energetici.
Legge n. 212/2000, artt. 5, 6 e 7
L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche mediante motivazione per relationem, purché il contribuente conosca o possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa e sia posto in condizione di difendersi efficacemente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56
L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum.
Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015
Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando previsto da una specifica norma; per i tributi armonizzati, come l’IVA, la sua omissione può determinare l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
Art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c.
La valutazione delle prove e delle presunzioni deve essere sorretta da un percorso motivazionale concreto e verificabile; non è sufficiente un richiamo generico agli atti di indagine o alla posizione del contribuente.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere motivato per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché questi siano allegati, riprodotti nei loro contenuti essenziali o già conosciuti dal contribuente e consentano una difesa effettiva.
- L’assenza di un contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
- Gli elementi raccolti in un procedimento penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario, ma non sostituiscono l’autonomo accertamento della responsabilità tributaria e devono essere valutati criticamente dal giudice.
- La motivazione della sentenza deve indicare le condotte specifiche e gli elementi probatori che collegano il contribuente all’illecito; un richiamo generico a un verbale della Guardia di Finanza o alla qualifica professionale dell’interessato è insufficiente.
- In caso di motivazione insufficiente sul fatto decisivo, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito, senza dichiarare automaticamente inesistente o illegittima la pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 473 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 709 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 825 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →