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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto decisivo che il superamento della soglia reddituale, rimasto incontestato e protrattosi per tutto l’anno 2024, costituisca di per sé causa ostativa alla permanenza del beneficio di accoglienza. Non sono quindi ravvisabili, allo stato della fase cautelare, ragioni per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca o cessazione delle misure di accoglienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento della Prefettura di Piacenza. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dà atto che era contestata la permanenza degli effetti del provvedimento lesivo delle misure di accoglienza. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato come incontestato il superamento, per tutto l’anno 2024, della soglia reddituale prevista quale presupposto per la concessione delle misure di accoglienza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il superamento della soglia reddituale prevista quale presupposto per la concessione delle misure di accoglienza, se incontestato e protratto per il periodo rilevante, costituisce causa di per sé ostativa alla permanenza del beneficio.
  • In sede cautelare, l’accertamento non contestato del venir meno di un presupposto essenziale per la fruizione delle misure di accoglienza giustifica il rigetto della domanda di sospensione del provvedimento amministrativo che ne dispone la cessazione o revoca.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

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