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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34835/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un fondo sito in Marsala, contrada Mafi, e la possibilità di esercitare un passaggio su una strada carrettabile. In primo grado il soggetto che utilizzava il passaggio aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto; la controparte aveva sostenuto di essere comproprietaria della tratta carrabile e quindi di non dover subire la servitù nei termini richiesti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, interpretando l'atto di divisione del 6 agosto 1968 e i successivi atti di trasferimento nel senso che la strada carrettabile fosse rimasta in comunione, con esclusione solo di un tratto di 40 metri soggetto a passaggio a piedi o con animali a basto. La società ricorrente ha allora dedotto in cassazione la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente l'atto di divisione, considerando solo le clausole finali e non il tenore complessivo dell'atto, con conseguente errata individuazione dei beni acquistati dal resistente e del contenuto del suo diritto di passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato, innanzitutto, che il ricorso era carente perché non riportava né trascriveva compiutamente il tenore dell'atto di divisione richiamato a fondamento del motivo, impedendo così il controllo sulla doglianza. Ha inoltre rilevato che il controricorrente aveva specificamente indicato le clausole finali dell'atto dalle quali risultava espressamente la previsione della tratta carrettabile tra le parti rimaste in comune, circostanza coerente con l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello e rafforzata dagli ulteriori elementi acquisiti in causa, compresa la consulenza tecnica d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto, in particolare per la ricerca della volontà comune delle parti sulla base del tenore complessivo dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici posti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi invocati dalla ricorrente.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che censura l'interpretazione di un atto negoziale deve consentire alla Corte il controllo diretto del testo rilevante: la mancata trascrizione o allegazione completa delle clausole su cui si fonda la doglianza rende la censura inidonea o comunque infondata se impedisce la verifica del vizio dedotto.
  • L'interpretazione del contratto o dell'atto di divisione deve essere compiuta considerando il testo complessivo dell'atto e non isolando singole espressioni o clausole finali; tuttavia l'esito interpretativo del giudice di merito resta censurabile in cassazione solo se si dimostra una violazione dei canoni ermeneutici e non una mera diversa lettura del documento.
  • Quando la clausola negoziale richiamata in giudizio individua espressamente un bene o un accesso come rimasto in comunione, tale previsione può fondare l'attribuzione del relativo uso o della relativa titolarità, soprattutto se coerente con gli altri elementi istruttori acquisiti nel processo.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione delle norme di interpretazione contrattuale non può limitarsi ad affermazioni assertive sulla lettura del documento, ma deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e con il contenuto testuale degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitùPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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