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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29022/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda un'indagine per partecipazione a un'associazione dedita al traffico di cocaina e per alcuni reati-fine di trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente. Il Tribunale del riesame aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo, sostenendo che la sua attività si sarebbe limitata ad alcuni trasporti per estinguere un debito personale verso un coindagato, senza affectio societatis né stabilità del vincolo; dall'altro lato, vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, considerato il tempo decorso dai fatti e la sua successiva regolare attività lavorativa. La Corte ritiene inammissibile la censura sui gravi indizi, perché mirata a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già compiutamente valutato dal riesame, mentre accoglie la doglianza sull'attualità delle esigenze cautelari per carenza di motivazione concreta sulla ritenuta professionalità criminale dell'indagato e sul rapporto tra il tempo trascorso, la limitata durata della partecipazione e la rescissione del vincolo associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo ai gravi indizi di colpevolezza e alla configurabilità del vincolo associativo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale non aveva adeguatamente spiegato perché, pur a fronte della limitata durata della partecipazione all'associazione e della cessazione del vincolo, dovesse ritenersi ancora attuale il pericolo di reiterazione sulla base di una supposta professionalità criminale. Ne è derivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamati come base dei reati contestati, relativi a detenzione, cessione, commercio di stupefacenti e associazione finalizzata al narcotraffico

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma richiede una prognosi concreta fondata su modalità della condotta, personalità e contesto

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato il regime presuntivo relativo delle esigenze cautelari per i reati associativi in materia di stupefacenti; la presunzione va confrontata con gli elementi concreti del caso e con il tempo decorso, specie quando il vincolo associativo risulti cessato

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    testo unico sugli stupefacenti, fonte normativa dei reati oggetto del procedimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio indiziario; il motivo è inammissibile quando si risolva nella richiesta di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti già logicamente e coerentemente motivata.
  • Nel reato associativo finalizzato al narcotraffico, la stabilità del vincolo può essere desunta dalla reiterazione delle condotte, dall'organizzazione gerarchica e dal concreto inserimento dell'agente nel sodalizio; una dedotta ragione personale dell'adesione non esclude di per sé l'affectio societatis se il giudice di merito ne fornisce una motivata lettura in termini di movente.
  • L'attualità delle esigenze cautelari richiede una valutazione prognostica concreta e individualizzata sulla possibilità di reiterazione, non la prova di una specifica occasione imminente di reato; tale valutazione deve essere tanto più accurata quanto maggiore è il tempo trascorso dai fatti.
  • Quando la presunzione relativa di esigenze cautelari si collega a un reato associativo, il giudice deve spiegare in modo specifico perché, nonostante la limitata durata della partecipazione e la cessazione del vincolo, permanga un concreto pericolo di reiterazione, soprattutto se l'indagato è incensurato e le condotte si sono esaurite in un arco temporale ristretto.
  • La mera affermazione di una professionalità criminale non è sufficiente se non è sorretta da elementi concreti che la dimostrino e che rendano compatibile tale giudizio con la durata limitata e con la natura esecutiva delle condotte accertate.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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