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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30379/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 147 c.p. e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe trascurato un quadro clinico complesso e peggiorativo, documentato da consulenza medico-legale di parte, che descriveva plurime patologie, necessità di esami specialistici esterni, difficoltà di deambulazione, ridotta autonomia e rischi acuti incompatibili con il carcere; ha inoltre censurato il diniego della perizia medico-legale, ritenuta necessaria per un accertamento imparziale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione sul profilo della pericolosità sociale, sostenendo che il giudizio fosse fondato solo sul titolo di reato e sulla condanna del fratello per reati di mafia, senza elementi concreti attuali, e che non fossero state valorizzate la lunga detenzione, le attività trattamentali svolte e l'assenza di contatti con il fratello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per concedere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., occorre anzitutto accertare in concreto la sussistenza dei presupposti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 c.p.; solo se tali condizioni sussistono, il giudice deve poi bilanciare l'esigenza di tutela della salute con la pericolosità sociale. Nel caso esaminato, il Tribunale aveva logicamente escluso che le condizioni di salute del detenuto raggiungessero la soglia della grave infermità o dell'incompatibilità con il carcere, valorizzando le relazioni sanitarie aggiornate, le cure specialistiche esterne già praticate e il fatto che anche la consulenza di parte parlava, in sostanza, di migliore gestione delle esigenze sanitarie più che di incompatibilità assoluta. Di conseguenza, la richiesta di perizia poteva essere respinta come superflua, perché meramente ricognitiva di dati clinici già acquisiti e non idonea ad aggiungere elementi decisivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, esclusa la condizione sanitaria incompatibile con il carcere, la valutazione della pericolosità non era più necessaria ai fini della misura; comunque il Tribunale aveva correttamente valorizzato il ruolo apicale nell'associazione mafiosa e l'assenza di recisione dei legami con l'organizzazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena presuppone una malattia grave tale da porre in pericolo la vita o da richiedere cure non garantibili in carcere, o comunque uno stato di decadimento fisico che renda la detenzione contraria al senso di umanità

  • art. 146 c.p.

    richiamato come ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, da verificare quale presupposto iniziale per la detenzione domiciliare sanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza... può disporre la applicazione della detenzione domiciliare

    la misura alternativa è subordinata prima all'accertamento dei presupposti di differimento della pena e, solo in presenza di tali condizioni, al bilanciamento con la pericolosità sociale; il giudice può fissare un termine e prorogarlo

  • art. 11 ord. pen.

    richiamato quale base del possibile ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, che incide sulla valutazione della concreta adeguatezza delle cure disponibili in carcere

Massime di principio

  • Ai fini della detenzione domiciliare per ragioni di salute ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il giudice deve prima verificare in concreto se ricorrono i presupposti del differimento della pena ex artt. 146 o 147 c.p.; solo dopo tale verifica può operare il bilanciamento con le esigenze di difesa sociale.
  • La incompatibilità tra stato di salute e detenzione intramuraria non può essere affermata in astratto sulla sola base dell'esistenza di patologie, ma richiede una valutazione concreta dell'adeguatezza delle cure effettivamente assicurabili in carcere rispetto al caso specifico.
  • Non basta dedurre una migliore gestione terapeutica all'esterno o la necessità di controlli specialistici periodici per integrare la grave infermità o l'incompatibilità con il regime carcerario: occorre una vera impossibilità di garantire in carcere le cure necessarie o un decadimento fisico tale da rendere la detenzione contraria al senso di umanità.
  • La perizia medico-legale può essere legittimamente negata quando il materiale sanitario già acquisito sia recente, completo e non lasci emergere criticità tali da rendere l'accertamento tecnico decisivo o non meramente riproduttivo.
  • Se il giudice esclude la sussistenza di una condizione sanitaria che giustifichi il differimento della pena, la valutazione della pericolosità sociale non costituisce più presupposto necessario per decidere sulla richiesta di detenzione domiciliare sanitaria, pur potendo essere esaminata ad abundantiam.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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