Cassazione Civile, Sentenza n. 23899/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hera Comm chiedeva l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della P.I.C.F.I.C. dei crediti per fornitura di energia elettrica: € 3.010.808,70 in prededuzione per prestazioni antecedenti l'apertura della procedura e € 2.917.128,92 in prededuzione per prestazioni successive. La questione centrale era se i commissari straordinari fossero validamente subentrati nei contratti di somministrazione (ex art. 50 d.lgs. 270/1999) - anche mediante le comunicazioni successive (inclusione nell'elenco delle utenze non disalimentabili) - e quindi se i crediti maturati ante apertura potessero beneficiare della prededuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Hera Comm, confermando il decreto del Tribunale di Roma. Motivazione principale: i contratti si sono ritenuti sciolti per il decorso del termine di 30 giorni dall'intimazione ai sensi dell'art. 50, comma 3, d.lgs. 270/1999; non è stata data dagli organi della procedura una manifestazione di volontà inequivoca di subentrare nei singoli contratti tale da stabilizzare i rapporti e consentire la prededuzione dei crediti maturati anteriormente all'apertura della procedura. Le comunicazioni successive (elenco di POD non disalimentabili) non costituivano una dichiarazione chiara di subentro e, comunque, non potevano rianimare rapporti già estinti. Rimane invece tutela (prededuzione) per le prestazioni funzionali alla conservazione dell'impresa rese dopo l'apertura della procedura.
Norme richiamate
d.lgs. n. 270/1999, art. 50
Il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti pendenti; fino a che non esercita tale facoltà i contratti proseguono, ma la stabilizzazione del rapporto e il riconoscimento degli effetti concorsuali (subentro) richiedono una manifestazione di volontà espressa e non equivoca. L'art. 50 comma 3 prevede l'intimazione con termine di 30 giorni: decorso il termine il contratto si intende sciolto.
d.lgs. n. 270/1999, art. 51
Rinvio alla disciplina della legge fallimentare per i diritti dell'altro contraente in caso di scioglimento o subentro; da qui derivano l'applicazione, per esempio, dell'art. 74 l.fall. nella materia dei contratti di esecuzione continuata o periodica.
d.l. 28.8.2008 n. 134, conv. l. 27.10.2008 n. 166, art. 1-bis
Interpretazione autentica che precisa che la prosecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione da parte del commissario non escludono la facoltà di sciogliersi e che la stabilizzazione dei rapporti consegue solo alla positiva manifestazione di volontà del commissario di subentrare.
legge fallimentare, art. 74
Disciplina eccezionale riferita ai contratti ad esecuzione continuata o periodica; per effetto del rinvio operato dall'art. 51 d.lgs. 270/1999, l'art. 74 è applicabile ai rapporti di somministrazione rilevanti ai fini della prededuzione quando sussiste il subentro stabilizzato del commissario.
d.lgs. n. 270/1999, art. 20
Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento della richiesta di prededuzione; nel contesto decisionale la valutazione della prededuzione per i crediti ante apertura è stata però rimessa alle regole del subentro e all'art. 51/art. 74.
Codice Civile, artt. 1378, 1373, 1460
artt. 1378, 1373, 1460 c.c.
Principi contrattuali richiamati per affermare che lo scioglimento del contratto non può incidere retroattivamente sulle prestazioni già eseguite; le prestazioni già rese restano comunque tutelate nelle misure previste dalla disciplina concorsuale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiama l'obbligo processuale relativo al contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza delle condizioni per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la prededuzione dei crediti maturati prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria è necessario che il commissario straordinario abbia espresso una manifestazione di volontà non equivoca di subentrare nei singoli contratti; la mera continuazione fattuale del servizio non basta.
- L'intimazione ex art. 50, comma 3, d.lgs. 270/1999 con il termine di 30 giorni è decisiva: se il commissario non comunica la volontà di proseguire nei termini, il contratto si intende sciolto automaticamente e non può essere rianimato da comunicazioni successive che non esprimano un chiaro subentro.
- Le utenze "non disalimentabili" e la loro inclusione in appositi elenchi possono giustificare la prosecuzione delle forniture e la prededuzione per le prestazioni rese dopo l'apertura della procedura, ma non producono automaticamente l'effetto di riconoscere la prededuzione per i crediti ante apertura in assenza di un subentro espresso.
- La disciplina applicabile ai contratti di fornitura in amministrazione straordinaria rinvia alle norme della legge fallimentare (art. 74 e seguenti) tramite l'art. 51: quindi la stabilizzazione del rapporto e gli effetti concorsuali vanno valutati secondo questo coordinamento normativo.
- Prassi consigliata per i fornitori: inviare tempestivamente l'intimazione prevista dall'art. 50 per ottenere una decisione formale del commissario; documentare tutte le comunicazioni con PEC; richiedere esplicite dichiarazioni di subentro o garanzie di pagamento prima di continuare forniture onerose; valutare la sospensione delle forniture se la situazione contrattuale è incerta e i rischi economici sono significativi.
- Non è sufficiente invocare la buona fede per ottenere effetti che la legge non prevede: la tutela del contraente in bonis è realizzata attraverso i meccanismi di prededuzione previsti dalle norme, ma questi hanno limiti se i requisiti formali del subentro non sono soddisfatti.
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